Imposte

Più appeal al gruppo Iva: superato il principio dell’«all in all out»

Nella delega facoltà di passaggio al pro rata puntuale e una rivisitazione dei meccanismi del Gruppo Iva

di Alessandro Germani

La legge delega per ciò che concerne l’Iva prevede la facoltà di passaggio al pro rata puntuale nonché una rivisitazione dei meccanismi del Gruppo Iva. Aspetti che interessano per lo più i soggetti che svolgono attività esente, quali le banche e le assicurazioni.

Partiamo dal meccanismo del pro rata, che penalizza a livello di acquisti coloro che oltre ad attività imponibile effettuano anche attività esente. In questi casi la detrazione è limitata in funzione del rapporto fra operazioni imponibili e operazioni complessive (ricomprendenti anche le esenti). Trattasi di un pro rata generale in quanto viene applicato indistintamente a tutti gli acquisti. Questa è stata infatti la scelta dell’Italia, rispetto ad altri paesi europei, che invece hanno optato per un pro rata puntuale. Il che significa che le attività imponibili consentono di detrarre la relativa Iva sugli acquisti, quelle esenti non lo permettono affatto, mentre il pro rata si applica solo sugli acquisti promiscui. Fino a oggi il pro rata generale ha costituito un obbligo, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del Dpr 633/1972, essendo risultato comunque conforme alla direttiva in base alla sentenza della Corte Ue del 14 dicembre 2016 causa C-378/15. In futuro potrà essere mantenuto se ritenuto più semplice ma si potrà optare anche per quello puntuale, più aderente alla realtà.

Anche questa novità dovrebbe incidere sull’istituto del Gruppo Iva, per il quale la delega prevede un restyling finalizzato a una sua razionalizzazione e a semplificarne le misure di accesso e applicazione. Siamo infatti in presenza di un istituto fondamentale per i gruppi ad attività esente, che consente di non aggravare per via dell’Iva indetraibile le operazioni intercompany che rispondono a riorganizzazioni di gruppo, finalizzate ad esempio a concentrare le attività di back office, di IT o di gestione sinistri in determinate entità. Senonché dalla sua introduzione che ha visto molte adesioni, in particolare di gruppi bancari e assicurativi, alcuni elementi di criticità sono emersi. Uno fra tutti è costituito dal principio dell’«all in all out» che attribuisce eccessiva rigidità all’istituto. Era stato pensato per evitare comportamenti fraudolenti, ma in realtà sembra piuttosto ingessarne gli sviluppi. Quindi dovrebbe essere possibile procedere dei Gruppi Iva dove non necessariamente tutti i potenziali aderenti siano costretti a partecipare.

Altro aspetto critico è quello dei gruppi esteri laddove a fronte di un’unica mamma e due differenti ramificazioni le entità italiane dei due rami non possono aderire al medesimo Gruppo Iva in quanto non sarebbe verificabile il requisito del controllo in cima alla società estera controllante di primo livello. Anche qui una rivisitazione parrebbe opportuna. Infine in tema di separazione dell’attività secondo le Entrate la fatturazione fra entità con attività imponibili nei confronti di altre che non detraggono non dà luogo ad operazioni irrilevanti ai fini Iva, come avviene generalmente, ma comporta invece l’assoggettamento a Iva ex articolo 36 del Dpr 633/1972. Forse anche in questo caso si potrebbe valutare un intervento normativo.

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