Più facile rimpatriare gli utili
Devono essere tassati in capo alla casa madre italiana gli utili prodotti dalle filiali che si trovano in un Paese a fiscalità privilegiata per cui non sia possibile dimostrare le esimenti previste dall’articolo 168-ter del Tuir (Dpr 917/1986). In questo caso, infatti, non è possibile esercitare l’opzione per la branch exemption.
Si considerano Stati a fiscalità privilegiata tutti quelli dove il tax rate nominale è inferiore al 50% di quello italiano (articolo 167, comma 4, del Tuir). Possono risultare a fiscalità privilegiata anche Paesi non inclusi nelle vecchie black list. Né esclude la tassazione italiana il fatto che la filiale sia collocata in Paesi Ue o See se considerati a fiscalità privilegiata e consegua prevalentemente passive income.
L’esenzione da imposizione italiana si può applicare alla black branch solo se ricorre una delle esimenti:
- la stabile organizzazione svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato estero (articolo 167, comma 5, lettera a);
- dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in territori a regime fiscale privilegiato, cosa che è possibile verificare presentando un interpello alle Entrate (lettera b);
- l’insediamento in un Paese Ue o See che garantisce un tax rate nominale sotto soglia non è una costruzione artificiosa per conseguire un indebito vantaggio fiscale, fatto, anche questo, per cui è possibile presentare interpello (articolo 167, comma 8-ter).
Invece, se non è possibile dimostrare il possesso di alcuna esimente, le branch saranno escluse dall’opzione e il reddito da esse prodotto dovrà essere tassato per trasparenza, equiparando di fatto la stabile organizzazione a una controllata estera black.
L’opzione per l’esenzione dei redditi provenienti da stabile organizzazione, seppur caratterizzata da alcune rigidità, permette comunque di superare diverse problematiche che le imprese italiane si erano trovate ad affrontare con riguardo alle Cfc. Tra le più delicate, la questione delle controllate estere dotate di minore autonomia, che il fisco italiano spesso considerava eterodirette, con pesanti conseguenze sia sotto il profilo accertativo (omessa dichiarazione) che penale. Più agevole anche il rimpatrio dei profitti, con positive conseguenze sulle possibilità di crescita e investimento della casa madre italiana, e anche del tessuto produttivo nazionale.
Infatti, se la stabile organizzazione svolge una effettiva attività industriale o commerciale nel paese di localizzazione, nel rispetto della prima esimente (articolo 167, comma 5, lettera a), del Tuir), gli utili della branch saranno assoggettati a tassazione solo nel Paese di insediamento e non anche in Italia. Anche la rimessa di tali utili alla casa madre non subirà ulteriori tassazioni.
Attenzione, però, al passaggio successivo. Se la casa madre distribuisce ai propri soci dividendi utilizzando gli utili provenienti dalla black branch esente, questi concorreranno a formare il reddito imponibile della casa madre in misura piena al momento della distribuzione. Nel caso in cui la stabile organizzazione esente integri la prima esimente, sarà possibile fruire del credito d’imposta indiretto per le imposte assolte all’estero. Più conveniente, dunque, rafforzare la casa madre italiana.