Adempimenti

Plafond Iva, le tre vie per la regolarizzazione

Dalla richiesta al fornitore all’autofattura con pagamento dell’Iva via F24 o assolvimento dell’imposta in liquidazione

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Quando l'esportatore abituale si accorge di aver utilizzato il plafond oltre il limite consentito (o addirittura di non possedere il relativo “status”), la regolarizzazione degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta avviene con le tre modalità in uso: richiesta al fornitore di variazione in aumento ovvero autofattura e pagamento con F24 dell’Iva originariamente non applicata oppure, ancora, autofattura e assolvimento dell'imposta in liquidazione (modello reverse charge). In quest'ultimo caso, però, solo se l'autofattura è emessa entro il 31 dicembre dell'anno dello splafonamento.

La conferma di tali procedure alternative, già indicate nella risoluzione n. 16/E/2017, è contenuta nella guida delle Entrate (versione 1.3 del 18 dicembre 2020) alle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica in uso dal 2021. Se si chiede al fornitore di operare con variazione in aumento d'imposta (nota di debito), tale soggetto emetterà un documento TD05 o una fattura semplificata con codice TD09. In ogni caso, è l'esportatore abituale che, avendo commesso la violazione, dovrà farsi carico (oltre che dell'Iva) del pagamento di interessi e sanzioni, riducibili con il ravvedimento operoso.

Resta peraltro fermo il diritto alla detrazione dell'imposta così addebitata nell'anno in cui si entra in possesso della nota di variazione in aumento (risposte n. 267 e 531 del 2020), alle condizioni esistenti nell'anno in cui l'Iva avrebbe dovuto essere applicata. Se si procede con autofattura, di cui chiaramente non è più richiesta la presentazione al competente ufficio, il codice del documento è TD21, tanto per l'autofattura ed F24 (con versamento di imposta, interessi e sanzioni, eventualmente ridotte con ravvedimento), quanto per l'autofattura e assolvimento dell'Iva e degli interessi in liquidazione (e versamento delle sanzioni, se del caso ridotte per il ravvedimento).

Il formato elettronico impone d'indicare i dati dell'esportatore abituale sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente. Come data dell'autofattura, va riportata la data della regolarizzazione. La guida delle Entrate precisa che la data dell'autofattura da regolarizzazione deve ricadere nell'anno dello splafonamento.

Seguendo le istruzioni fornite con la risoluzione 16/E/2017, però, tale indicazione dovrebbe essere correttamente intesa come riferita al caso dalla regolarizzazione col metodo della “liquidazione”, in base al quale l'autofattura va emessa entro il 31/12 dell'anno dello splafonamento. Diversamente, si potrebbe ipotizzare che le Entrate richiedano che il documento – pure nel caso di applicazione del metodo dell'“”autofattura” (che è utilizzabile anche in un anno successivo a quello dello splafonamento) – debba comunque riportare la data dell'anno della violazione (a prescindere da quella della sua formazione e trasmissione), magari nell'ottica di facilitare la compilazione della precompilata o i controlli.

Proprio nella logica del “progetto pre-compilata”, l’Agenzia consiglia inoltre di adottare una numerazione progressiva ad hoc per questi documenti. In caso di plurime regolarizzazioni, infine, in alternativa all'emissione di un'autofattura per singolo fornitore, è ammessa un'autofattura riepilogativa (sempre con codice TD21), anche indicando in un allegato della stessa autofattura i dati delle varie fatture da sistemare con i nominativi dei relativi fornitori.L'autofattura con pagamento dell’Iva si annota sul solo registro degli acquisti. Quella con imposta in autoliquidazione si annota nel registro Iva delle vendite (imposta e interessi) e in quello degli acquisti (solo imposta). In entrambi i casi, l’Iva regolarizzata - che confluisce nel quadro VF della dichiarazione - per evitare duplicazioni della detrazione va indicata in una posta a debito del modello dichiarativo (quest’anno, nel rigo VE25).

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