Adempimenti

Plusvalenze a due vie in «Redditi»

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di Paolo Meneghetti

Non sempre le assegnazioni e le cessioni ai soci previste dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015) comportano plus (o minus) valenze. Ma quando accade occorre tenerne conto nella redazione del modello Redditi 2017 per società di capitali.

Senza plusvalenze

Dall’assegnazione agevolata di immobili in molti casi non emergono, a livello contabile, né plus né minusvalenze. Ciò accade quando la società (e i suoi soci) decidono di eseguire l’operazione agli stessi valori di libro presenti nell’attivo patrimoniale. In questi casi l’assegnazione comporta la riduzione di parti del patrimonio netto (ed eventualmente l’accollo di passività) in contropartita del valore netto contabile dell’immobile attribuito ai soci, senza che a livello di conto economico emerga alcun dato positivo o negativo.

Questa situazione non va confusa con l’emersione di plusvalenza fiscali per effetto del confronto tra valore di libro dell’immobile e valore normale/catastale: a livello tributario potrebbe anche emergere una base imponibile su cui versare l’imposta sostitutiva, ma se si è agito contabilmente come indicato, a livello contabile non si avrà alcun passaggio a conto economico.

L’assegnazione

Se invece la società e i soci hanno deciso di contabilizzare l’operazione con il dato del valore effettivo dell’immobile, si avrà un differenziale tra valore di libro e valore effettivo che può interessare il conto economico. Di qui la necessità di valutarne le ricadute fiscali e dichiarative.

La plusvalenza da assegnazione imputata a conto economico viene assoggettata a imposta sostitutiva e quindi tassata a titolo definitivo. Ciò rende necessario eseguire una variazione diminutiva nel modello Redditi per impedire che lo stesso componente sia tassato due volte. La variazione va segnalata nel rigo RF55 del modello per società di capitali, utilizzando il codice 51.

La plusvalenza entra poi nell’utile civilistico e qui si pone il problema di valutare l’impatto di una futura e possibile distribuzione di tale riserva. Sul punto l’agenzia delle Entrate ha manifestato una posizione chiara nella circolare 37/2016, paragrafo 1.1, affermando che «l’eventuale distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori». Pertanto l’importo andrà collocato nel prospetto riserve del prossimo anno quale utile formato dopo il 2007 e tassabile in capo ai soci in caso di distribuzione.

La cessione

In caso di cessione, lo scenario è simile a quello dell’assegnazione per quanto attiene all’emersione a conto economico della plusvalenza, ma nel caso di cessione (non essendovi riduzione di patrimonio netto) è sempre presente un passaggio a conto economico.

Se il differenziale tra valore di libro e corrispettivo di cessione dell’immobile determina una plusvalenza, essa va ripresa nel modello Redditi come variazione diminutiva, come avviene nel caso di assegnazione. Ma assegnazione e cessione divergono nel trattamento della plusvalenza che affluisce a conto economico, poiché, sempre secondo la circolare 37/2016, paragrafo 5, la parte di imponibile su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva va sottratta dal dividendo tassabile in caso di distribuzione della riserva.

Si consideri, ad esempio, una plusvalenza di 100 (su cui la società versa l’8%) che confluisce nell’utile dell’esercizio 2016, per un reddito totale civilistico di 1.000. Se in futuro la società distribuirà 1.000 ai soci il dividendo tassabile sarà solo 900. Se invece la stessa riserva fosse stata formata per effetto di assegnazione, il dividendo tassabile sarebbe sempre 1.000. Questo aspetto ha anche una ricaduta sul prospetto riserve del modello Redditi 2018: nel caso della cessione agevolata, occorre isolare una parte di utile segnalando che, in caso di distribuzione, non genererà imponibile per il socio.

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