Imposte

Pmi, fondo di garanzia per i crediti incagliati

di Alberto Bonifazi

Stabiliti i criteri di accesso al Fondo di garanzia da parte delle imprese creditrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e soggette ad amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 1/2015. Le regole sono contenute nel decreto 17 ottobre 2016 emanato dal ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 9 del 12 gennaio scorso.

Le imprese beneficiarie potranno usufruire delle garanzie dirette e delle controgaranzie attraverso l’utilizzo di una quota di riserva del Fondo pari a 35 milioni di euro, purché non siano qualificabili come imprese in difficoltà (articolo 2 regolamento Ue 651/2014) ed abbiano un fatturato costituito per almeno il 50% da fornitura di beni e servizi alle imprese debitrici. La garanzia del Fondo può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing ed altri intermediari finanziari.

Infatti l’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa è possibile richiedere l’intervento di un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

La garanzia diretta è concessa fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle Pmi beneficiarie, su tutti i tipi di operazioni sia a breve che a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti, fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro. Il plafond può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili.

L’intervento della garanzia pubblica affianca e (a volte) sostituisce le garanzie reali a carico delle imprese: in questo caso esclude la richiesta di garanzie e costi aggiuntivi, quali ad esempio fidejussioni e polizze assicurative e bancarie.

Per la controgaranzia, il tetto massimo è sempre dell’80%, ma si applica all’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con copertura fino all’80% da parte del soggetto che richiede la controgaranzia.

Per accedere alle garanzie dirette e alle controgaranzie sui finanziamenti, le Pmi devono presentare, a pena di esclusione dall’agevolazione, un’attestazione del Commissario dell’impresa debitrice che dimostri che l’impresa beneficiaria ne è fornitrice o creditrice, in base all’articolo 2-bis, comma 1, del Dl 1/2015.

Le disposizioni previste dal decreto si applicano a partire dal 27 gennaio 2017, data entro cui il Consiglio di gestione del Fondo dovrà integrare le disposizioni operative che saranno pubblicate nei siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it).

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