Imposte

Possibile affrancare il saldo attivo con l’imposta al 10%

di Stefano Mazzocchi

La legge di Bilancio 2017 ammette la possibilità di “affrancare” (anche solo parzialmente) il saldo attivo della rivalutazione mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, Irap ed eventuali addizionali pari al 10 per cento.

A prescindere da tale eventualità, la norma dispone che il maggior valore attribuito ai beni per effetto della rivalutazione sia fiscalmente riconosciuto – anche ai fini dell’ammortamento - a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione stessa è stata effettuata: tali effetti si producono a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili (come nel nostro caso per gli intangibili) e del 12% per quelli non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata – ferma restando la possibilità di compensazione secondo le regole ordinarie – in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo dovuto per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata (sia riguardo ai beni da rivalutare sia eventualmente per le riserve da affrancare).

Nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo mediante riduzione della riserva “affrancata”, le somme in tal modo attribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorreranno a formare il reddito imponibile dei soci stessi.

Tutte queste operazioni ricollegabili alla rivalutazione devono essere contabilizzate come le ultime scritture del periodo d’imposta 2016.

Interessante inoltre è la non assoggettabilità a imposta sostitutiva del saldo attivo di rivalutazione per le imprese in contabilità semplificata, come ribadito dalla risoluzione del ministero delle Finanze 2230 del 21 marzo 1977 e dalla circolare 11/E del 19 marzo 2009. Al fine di usufruire della rivalutazione degli intangibili nelle imprese in contabilità semplificata, è necessario bollare e vidimare un prospetto in cui vengano riportati i dati connessi alla rivalutazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (si veda l’articolo 15 comma 2 della legge 342/2000 e articolo 4 comma 1 Dm 13 aprile 2001, n. 162).

Tale documento deve essere conservato a cura dell’imprenditore ed esibito a richiesta dell’amministrazione finanziaria (articolo 1, comma 3, del Dm 13 aprile 2001, n. 162).

Questa opzione dovrebbe essere valutata con attenzione per i soggetti che per il 2017 volessero aderire al regime Iri con la conseguente opzione per la contabilità ordinaria a far data dal 1° gennaio scorso.

Relativamente invece agli ammortamenti, è necessario ricordare che l’Oic 24 consente - fermo restando la sistematicità con cui deve avvenire il piano di ammortamento - di modulare le quote e quindi non necessariamente con importi costanti.

Tra l’altro il differimento degli effetti fiscali della rivalutazione (a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) comporterà la necessità di rilevare delle variazioni in aumento ai fini fiscali per la differenza fra il valore ammortizzato civilisticamente e quello deducibile fiscalmente. Tale disallineamento, sarà “sanabile” con l’impiego normativo dell’articolo 109, comma 4 lettera a) del Tuir, poiché le quote di ammortamento eccedenti la deducibilità fiscale sono state imputate a conto economico negli esercizi precedenti (fermo restando il rispetto dell’articolo 102 del Tuir).

Si ricorda inoltre che rispetto all’ammortamento civilistico, la rivalutazione ha come conseguenza quasi inevitabile una variazione della vita utile di impiego dell’intangibile che potrebbe comportare un mutamento del piano di ammortamento.

Ai fini formali, diviene fondamentale l’inserimento nella opportuna dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e delle relativa imposta sostitutiva, non rilevando invece il carente o omesso versamento che non impedisce il perfezionamento della rivalutazione (circolare n. 13/e del 4 giugno 2014).

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