Imposte

Possibile coincidenza tra l’esportatore e chi cede i beni

di Matteo Balzanelli, Pier Paolo Ghetti e Massimo Sirri

Le esportazioni indirette (articolo 8 comma 1, lettera b, Dpr 633/72) sono caratterizzate dalla consegna dei beni nel territorio nazionale con trasferimento all’estero a cura del cliente non residente. Per l’uscita dei beni fuori dall’Ue va presentata una dichiarazione doganale di esportazione in cui dev’essere identificato il soggetto esportatore, responsabile del contenuto di tale dichiarazione e, più in generale, del completamento del regime che si ha con l’uscita dei beni dal territorio doganale.

Chi agisce come esportatore deve rispondere a due requisiti: essere stabilito nell’Ue e avere la facoltà di decidere e aver deciso che le merci devono uscire dal territorio doganale (articolo 1, punto 19, regolamento Ue 2446/2015). Posto che in un’esportazione indiretta il venditore si limita a mettere a disposizione la merce senza innescare il trasporto internazionale, la decisione sullo spostamento dei beni è in capo all’acquirente, il quale però non può qualificarsi come esportatore in quanto, con l’eccezione del cessionario comunitario e delle triangolari con promotore comunitario, non è stabilito nell’Ue.

Per superare l’impasse aiuta la definizione alternativa di esportatore introdotta dal regolamento Ue 1063/2018. È infatti previsto che, qualora sulla base dei criteri sopra indicati non possa essere individuato l’esportatore, è esportatore qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale della Ue purché sia parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio. Le dogane nella nota 112029/2018 precisano che ciò risulta utile nelle esportazioni con consegna franco fabbrica (Exw), poiché, a seguito della modifica apportata alla definizione, il cedente stabilito nell’Ue può essere qualificato come esportatore.

In sintesi, sembra garantita una coincidenza fra la figura del cedente all’esportazione ai fini Iva e dell’esportatore ai fini doganali, purché quest’ultimo sia parte del contratto sulla base del quale le merci abbandonano il territorio doganale della Ue o, in altri termini, purché il contratto che lega il cedente nazionale al cliente estero contenga una previsione esplicita o implicita rispetto al trasferimento dei beni fuori dall’Ue.

Rimane aperta la questione legata ai soggetti non stabiliti nella Ue ma registrati ai fini Iva nel nostro Paese (per esempio, una società svizzera che effettua esportazioni dall’Italia), poiché non è più applicabile la deroga che consentiva a tali soggetti, previa nomina di un rappresentante doganale indiretto, di operare in dogana in qualità di “speditori”. In questi casi, pur essendo possibile eseguire l’esportazione sulla scorta della fattura emessa dal rappresentante fiscale i cui estremi figureranno nel campo 44 della dichiarazione (nota 16302/2019), dovrà essere designato un esportatore “doganale” stabilito nella Ue che diventerà a tutti gli effetti titolare del regime, con i connessi profili di responsabilità. Va ricordato infatti che l’esportazione doganale non è solo funzionale alla conferma dell’uscita dei beni ai fini della non imponibilità Iva, ma è a tutti gli effetti una dichiarazione di vincolo a regime nella quale sono trasmesse informazioni all’autorità doganale, che producono, in capo all’esportatore, gli effetti giuridici di un’autocertificazione.

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