Adempimenti

Possibile rinunciare al rinvio per non ridefinire le rate

di Tonino Morina e Salvina Morina

La proroga dei versamenti delle imposte sui redditi vale anche per l’Irap e per tutti gli altri tributi e contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, sia per i titolari di reddito d’impresa, compresi collaboratori familiari o soci ai quali è attribuito il reddito dell’impresa o società (ammessi alla proroga), sia per i professionisti.

Con un comunicato stampa del Mef, il n. 131 di ieri, viene estesa ai lavoratori autonomi la proroga per eseguire i versamenti con lo 0,40% in più, dal 21 luglio al 20 agosto 2017, che slitta a lunedì 21 agosto. Gli unici a non beneficiare del differimento dovrebbero essere i contribuenti senza redditi d’impresa e senza redditi di lavoro autonomo, per i quali restano fermi i termini del 30 giugno o dal 1° luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche con redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, di lavoro dipendente o di pensione. Proroga certa, invece, per imprese e professionisti, per i quali valgono i nuovi termini, del 20 luglio o dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0,40%. Sarà un nuovo Dpcm a uniformare il trattamento tra i titolari di reddito d’impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo. Come già previsto in occasione della precedente proroga del 2012, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, i contribuenti destinatari della proroga possono comunque “rinunciare” al differimento. In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal fatto che devono rideterminare il piano di rateazione.

Tenuto conto che la proroga riguarda anche i titolari di redditi d’impresa, si ricorda che sono tali pure quelli derivanti dalle attività agricole eccedenti il reddito agrario che vengono normalmente dichiarati nel quadro RD (agriturismo, allevamenti intensivi, attività connesse, produzione di energia elettrica). Beneficiano del differimento i versamenti dei contributi previdenziali e degli altri tributi collegati alla scadenza del versamento delle imposte sui redditi, compreso il saldo Iva 2016 per chi ha spostato il pagamento entro i termini per pagare le imposte sui redditi. Per i contribuenti interessati dalla mini–proroga, cambia anche il calendario delle rate, con rideterminazione degli interessi in base alle nuove scadenze.

La mini–proroga consentirà ai contribuenti, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che hanno già pagato dal 1° luglio al 20 luglio con lo 0,40% in più, di recuperare la maggiorazione perché non più dovuta. In questo caso, si può indicare la maggiorazione pagata e non dovuta nel quadro RX “risultato della dichiarazione”, del modello Redditi persone fisiche, al rigo RX1 Irpef, a colonna 3 “eccedenza di versamento a saldo”. Per gli eventuali acconti versati per il 2017 con lo 0,40% in più, non si deve indicare alcun importo nel modello Redditi 2017. Il “recupero” della maggiorazione versata e non dovuta può essere facilmente fatto, versando un minore importo a titolo di secondo acconto a novembre, o in sede di conguaglio delle imposte dovute per l’anno 2017, con il modello Redditi 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©