Post-Brexit, risoluzione controversie da valutare
Da esaminare gli effetti dell’uscita sui contratti in corso
Le imprese Ue devono valutare gli effetti che la Brexit potrebbe causare sui contratti in corso con partners commerciali con sede in Uk quali vendita, fornitura, distribuzione, agenzia e licenza così come su quelli ancora da stipulare. I contratti in corso, siano essi regolati dal diritto inglese o da un diritto terzo europeo, rimarranno validi in applicazione dell'universale principio di diritto romano pacta sunt servanda , recepito nel diritto inglese con la sanctity of contract e nel diritto italiano con la previsione contenuta all’articolo 1372 del Codice civile secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.
Occorrerà analizzare i potenziali rischi commerciali connessi all’operazione economica in corso alla luce della presenza o meno di clausole contrattuali che regolino tali rischi e, in mancanza di clausole, della legge applicabile al rapporto. Ad esempio, un maggior costo di esecuzione a carico del fornitore italiano potrebbe derivare dall’obbligo di consegnare prodotti conformi sulla base di criteri introdotti da una nuova normativa tecnica inglese post-Brexit che sostituisce automaticamente, ai sensi del contratto, le norme tecniche europee armonizzate precedentemente in vigore.
Nel caso di contratto di distribuzione internazionale potrebbero sorgere divergenze di interpretazione, ad esempio sull’estensione del territorio contrattuale qualora sia stato definito al tempo della sottoscrizione del contratto come il territorio Ue e sui conseguenti minimi di acquisto a carico del concessionario pattuiti pre-Brexit, non più attuali alla luce della riduzione del territorio Ue.
Per quanto riguarda i futuri contratti da stipulare con partners inglesi post-Brexit, la scelta della legge applicabile eventualmente pattuita tra le parti continuerà a essere valida così come si continuerà ad applicare il principio pacta sunt servanda. È consigliabile redigere un testo contrattuale su misura il più possibile autoregolato rispetto alla legge che integra le previsioni contrattuali, al fine di disciplinare in modo appropriato l’intera operazione economica.
Il contratto andrà strutturato in modo da garantire alle parti un certo margine di adattabilità ai futuri cambiamenti post-Brexit, prevedendo obblighi di rinegoziazione a fronte di specifiche circostanze o eventi. Ad esempio, le situazioni di imprevisto aggravio dei costi a carico del fornitore italiano potrebbero essere gestite con successo tramite una clausola di hardship che consenta una rinegoziazione dei termini economici dell’affare, con possibilità di recesso dal contratto nel caso non venga raggiunto un accordo soddisfacente, così come attraverso una clausola di forza maggiore azionabile nel caso si verifichino eventi imprevedibili alla stipula.
Per quanto il Regno Unito abbia aderito nel settembre 2020 alla Hague Convention sugli accordi di scelta del foro competente, che consente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze negli Stati membri della convenzione, inclusa l’Ue, diverrà poi più costoso e richiederà più tempo rispetto al passato eseguire una sentenza in Uk e viceversa. Particolare attenzione andrà quindi riservata alla clausola di scelta del metodo di risoluzione delle controversie.
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Matteo Balzanelli, Massimo Sirri
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