Precompilata, fuori i bonus per le ristrutturazioni cedute a terzi
Attraverso l’incrocio dei dati il 730 sbarra l’accesso a questo tipo di spese: necessaria comunque la verifica del contribuente
Fuori dal 730 i bonus casa relativi a spese sostenute nel 2020 e trasferiti tramite cessione del credito o sconto in fattura. Il sistema della dichiarazione precompilata, attraverso il semplice incrocio dei dati, dovrebbe sbarrare l’accesso alla precompilata per questo tipo di spese.
Il messaggio che compare in questi casi è il seguente: «Presenza di bonifici per cui è stata chiesta l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto», senza alcuna evidenza di somme per le quali, come avviene ordinariamente nelle ipotesi di sostenimento di spese non cedute a terzi, è possibile la detrazione. Questo, nonostante vi siano – a sistema – bonifici tracciati con le specifiche causali, comunicate dagli operatori preposti (banche, poste ed istituti di credito): il loro effetto sulla precompilata, infatti, dovrebbe essere sterilizzato dall’intervenuta cessione a terzi comunicata attraverso la procedura prevista dall’agenzia delle Entrate entro lo scorso 15 aprile per le spese 2020.
È chiaro che, ad ogni modo, sarà onere del contribuente verificare che il tutto vada per la direzione corretta, evitando un doppio recupero delle spese in questione.
I bonus non trasferiti a terzi
In relazione alla procedura va poi rilevato che, generalmente, per gli interventi edilizi effettuati sulle singole abitazioni, nell’anno dell’effettuazione della spesa (ad esempio 2020) vengono riportati solo nel foglio riepilogativo i dati dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l’arredo degli immobili ristrutturati, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” e per interventi di riqualificazione energetica.
Infatti, l’agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione precompilata, non sa, per esempio, se il contribuente ha i requisiti – oggettivi e soggettivi – previsti per ottenere le detrazioni. In questi casi, quindi il contribuente, non potrà accettare la dichiarazione precompilata, ma dovrà per forza intervenire per confermare o confutare gli elementi presentati nell’area di parcheggio dalle Entrate.
Nel caso delle spese su parti comuni condominiali, invece, il dato relativo alle spese sostenute nel 2020 sarà generalmente già inserito nella dichiarazione precompilata, secondo quanto comunicato dagli amministratori condominiali. Tuttavia – se i riscontri dell’Agenzia hanno evidenziato anomalie o incoerenze con le informazioni presenti in anagrafe tributaria – il dato potrebbe essere inserito nel prospetto informativo (la cosiddetta “area parcheggio”) e non nella precompilata vera e propria.
Anche quando il dato è precaricato, comunque, non esime il contribuente (o il professionista) dal verificare che la comunicazione sia stata corretta: ad esempio, potrebbe essere stato indicato quale beneficiario l’usufruttuario, mentre la spesa è stata sostenuta dal titolare della nuda proprietà.
Le rate di annualità precedenti
Discorso diverso per le rate successive alla prima. In questi casi, infatti, le spese sostenute a cui sono legati i vari bonus edilizi vengono riportate per la quota detraibile nell’anno già direttamente nella dichiarazione precompilata (e non più nell’area di parcheggio), poiché esse sono ricavate dalla dichiarazione dell’anno precedente; in tali casi, infatti, il sistema, sulla scorta di quanto già confermato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente consente per questa via, l’accettazione della precompilata con tutti gli indubbi vantaggio in tema di controlli documentali su tutti gli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati dalle Entrate.
Se ci si dovesse accorgere che nel modello 2021 è stata riproposta una rata successiva per la quale non spettano i presupposti, la si potrà senz’altro eliminare, ma bisognerà correggere a ritroso tramite dichiarazione integrativa anche le annualità precedenti da cui il dato era stato mutuato. Si pensi ad esempio all’indicazione nel 730 2021 della rata relativa alla seconda annualità per una spesa sostenuta nel 2019 e già detratta nel 730 2020.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera