Precompilata senza alimenti speciali
Per gli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, ma il sistema della tessera sanitaria ancora non consente la trasmissione telematica per l’inserimento della spesa nella dichiarazione precompilata.
L’articolo 5-quinquies del Dl 148/2017 ha modificato la lettera c) dell’articolo 15 del Tuir, inserendo tra le spese sanitarie detraibili le «spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti», ma solo per i periodi d’imposta 2017 e 2018.
L’apparente estensione delle detrazioni in realtà avalla una restrittiva interpretazione dell’amministrazione. In passato fu ammessa la detrazione per l’acquisto di integratori alimentari prescritti dal medico, quale «spesa medica» (si veda Fisco Oggi del 29 novembre 2006). L’orientamento fu poi ritrattato con le risoluzioni 256/E/2008 e 396/E/2008, sostenendo che gli integratori, anche se assunti su ricetta a scopo terapeutico, non possono essere considerati spesa sanitaria. Opinione da molti criticata, posto che altri prodotti sono stati inclusi tra le spese mediche se prescritti dal medico (ad esempio le parrucche per chi fa chemioterapia, risoluzione 9/E/2010) e che il confine tra farmaco e alimento è labile (vitamine, sali minerali e tanti altri prodotti «nutraceutici» sono spesso classificati indifferentemente come farmaci o come integratori).
Il Dl 148/2017 ha quindi l’effetto interpretativo di limitare la detrazione agli «alimenti a fini medici speciali» (che nessuno potrebbe dubitare essere una spesa medica), confermando indirettamente l’esclusione di tutti gli altri integratori. Dal 2017 è quindi confermato per via legislativa che le spese per integratori non sono detraibili; chi in passato le avesse detratte su prescrizione medica non dovrebbe comunque subire sanzioni, stante l’evidente incertezza dell’interpretazione e la retroattività della nuova disposizione. Oltretutto, non avendo modificato l’articolo 10, lettera b), del Tuir, anche per i disabili lo sconto sarà limitato alla detrazione, mentre per le altre spese mediche tali soggetti godono della deduzione.
Gli unici alimenti detraibili, e per i soli anni 2017-2018, sono quindi quelli compresi nella sezione A1 del Registro di cui all’articolo 7 del Dm Sanità 8 giugno 2001, con esclusione di quelli per lattanti. Potrà quindi godere della detrazione chi è affetto da malattie metaboliche congenite o disturbi del metabolismo, mentre sono esclusi i prodotti senza glutine per celiaci, indicati nella sezione A2.
Il registro degli alimenti speciali è disponibile sul sito del ministero della Salute, ma a oggi il Mef non ha aggiornato le specifiche tecniche di trasmissione al sistema della tessera sanitaria, per cui le farmacie non possono inviare i dati di tali acquisti. Pertanto nella precompilata 2018 (redditi 2017) mancheranno tutti i dati relativi alle spese per alimenti speciali detraibili; per i redditi 2018 i dati saranno disponibili solo per il periodo successivo alla integrazione delle specifiche tecniche.
In ogni caso il cittadino avrà diritto alla detrazione, anche se la voce non risulta dalla precompilata, documentando la spesa con le usuali modalità dello scontrino parlante o della fattura.
Ai fini dello scontrino parlante, in analogia con le altre spese, dovrà essere presente oltre al nome (o codice Minsan) del prodotto la indicazione della «natura» di alimenti a fini medici speciali, anche abbreviata, ad esempio «Alimenti speciali A1», «DM 8.6.01 A1» e simili. Poiché la disposizione è retroattiva, per il 2017 l’Agenzia dovrebbe ammettere anche lo scontrino parlante col solo nome del prodotto, anche se non reca l’indicazione della natura specifica, posto che è sempre verificabile l’inclusione del prodotto nell’elenco pubblicato sul sito del ministero della Salute. Se prevalesse invece un orientamento restrittivo, verrebbe vanificata di fatto la portata dello sconto fiscale.