Controlli e liti

Prededucibili i crediti dei professionisti per la consulenza nella ristrutturazione

immagine non disponibile

di Cristina Odorizzi

Sì alla prededucibilità (ex articolo 111 della legge fallimentare) per i crediti dei professionisti che hanno consulenza funzionale all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare. A precisarlo è la sentenza 1182/2018 della Cassazione .

In sostanza viene esteso all’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bisdella legge fallimentare un principio già più volte affermato per la diversa procedura di concordato preventivo (fra le altre ordinanza 27694/2017 della Cassazione). La decisione è di particolare interesse in quanto il riconoscimento della prededucibilità ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare, ai crediti professionali funzionali a un accordo ex 182-bis, si scontrava con la constatazione che l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare ha natura privatistica e come tale escluso dal novero delle procedure concorsuali

Prededuzione per i crediti da procedure concorsuali
L’articolo 111 della legge fallimentare prevede al proprio comma 2 che sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla stessa legge fallimentare. Sul punto la Cassazione ha consolidato un orientamento in base a cui i crediti del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo. Ciò facendo riferimento al dettato dell’articolo 111, comma 2, della legge fallimentare.

La Cassazione ulteriormente afferma che l’articolo 111, comma 2, della legge fallimentare detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio e ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cassazione 958/2014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cassazione 5098/2014 e 19013/2014), senza che debba verificarsi il risultato delle prestazioni eseguite, ovvero la concreta utilità per la massa dei creditori. I due concetti di funzionalità e di utilità concreta non possono infatti essere fra di loro confusi considerato che l’articolo 111, comma 2della legge fallimentare risulterebbe privo di senso e inapplicabile in concreto se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l’ammissione al concordato dovesse essere valutata ex post e con riguardo al fallimento anziché alla procedura minore (Cassazione 22450/2015 e 27694/2017).

Applicazione della prededuzione
L’applicazione della prededuzione ai sensi dell’articolo 111, comma 2 della legge fallimentare anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 182-bis della legge fallimentare era estremamente dubbia in quanto dubbia era l’includibilità di tale tipo di accordo nel perimetro delle procedure concorsuali. Anche nel caso analizzato dalla Sentenza di Cassazione 1182/2018 il Tribunale adito a seguito opposizione al Passivo fallimentare (articolo 98 della legge fallimentare) aveva rigettato l’opposizione in quanto l’accordo ex articolo 182-bis è escluso dalla disciplina delle Procedure concorsuali. La Cassazione invece ha concluso per l’appartenenza dell’accordo ex articolo 182-bis della legge fallimentare agli istituti del diritto concorsuale. Ciò in quanto la disciplina dell’articolo 182-bis della legge fallimentare è coerente alle caratteristiche dei procedimenti concorsuali, con riguardo in particolare ai profili di controllo e di pubblicità nonché agli effetti protettivi. La sentenza 1182/2018 poi si riferisce a precedenti pronunce di legittimità che hanno posto, anche se implicitamente l’accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bisdella legge fallimentare fra le procedure alternative al fallimento (Cassazione 2311/2014 e 16950/2016).

Infine secondo la sentenza in analisi (1182/2018) il credito dei professionisti che hanno lavorato sull’accordo 182-bis della legge fallimentare omologato guadagna la prededuzione a prescindere dall’esame dell’utilità concreta della prestazione per la massa creditoria. Questo proprio in applicazione degli stessi principi affermati dalla Cassazione più volte per il

Concordato preventivo
Nel caso di specie il Tribunale di merito aveva affermato la mancata utilità dell’accordo ex articolo 182-bis della legge fallimentare. per il fatto che il fallimento era stato dichiarato appena dopo quattro mesi dall’omologa dell’accordo. La Cassazione ha qui sottolineato come una volta ottenuta l’omologa non è necessaria la verifica dei risultati delle prestazioni svolte che vanno considerate invece alla luce della loro funzionalità di accesso alla procedura minore per cui sono state svolte.

Cassazione, sentenza 1182/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©