Imposte

Premiata la ricerca per clienti esteri

di Gabriele Sepio

Con la legge di Bilancio 2017 sono state introdotte una serie di agevolazioni per incentivare la spesa privata in attività di ricerca e sviluppo. Oltre all’incremento dell’importo massimo del beneficio da 5 a 20 milioni è stata agevolata la ricerca commissionata da società appartenenti al medesimo gruppo societario nonché da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Il nodo dell’extra muros

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo svolta extra muros (o su commissione di terzi) spetta all’impresa committente, ma è escluso nel caso in cui questa appartenga al medesimo gruppo societario (articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto 27 maggio 2015 ). Al fine di evitare l’ esclusione, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 5/E/2016, ha affermato in via interpretativa, in conformità alla Relazione illustrativa al decreto 27 maggio 2015, la possibilità di “riqualificare” il contratto di ricerca quale intra muros (ovvero con ricerca svolta in proprio dalla stessa impresa).

Con le modifiche della legge di Bilancio (232/2016), anche in caso di attività di R&S svolta infragruppo, il committente può beneficiare di un credito d’imposta nella misura del 50% (e non piu del 25%). Il credito andrà calcolato tenendo conto dei costi dettagliatamente documentati dalla società del gruppo cui è stata affidata la ricerca e ribaltati sulla società committente.

Le imprese che svolgono attività di R&S per conto di terzi non fruiscono del credito, per evitare una duplicazione del beneficio a favore di più soggetti fiscalmente residenti. Il divieto penalizzava però le attività di R&S commissionate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a una impresa residente oppure a una stabile organizzazione interna di un soggetto non residente. In tal caso, infatti, né la prima (per mancanza del presupposto della territorialità) né le seconde, potevano beneficiare di questo bonus.

L’apertura per il 2017

Sul punto è intervenuta la legge 232 che ha introdotto il comma 1-bis all’interno dell’articolo 3 del Dl 145/2013 con il quale, a partire dal 1° gennaio scorso, viene esteso il credito d’imposta anche alle imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, che eseguono attività di R&S su commissione di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri Ue, in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo o in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi del Dm 4 settembre 1996.

L’intervento legislativo consente alle imprese residenti che effettuano attività di R&S a favore di committenti esteri privi di stabile organizzazione di fruire direttamente del credito d’imposta parametrato ai costi dalle stesse sostenuti, come avviene per le imprese residenti che svolgono attività di R&S in proprio.

Qualora i beni strumentali nuovi utilizzati per le attività di R&S commissionate da soggetti non residenti rientrino tra quelli individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge di Bilancio e posseggano i requisiti previsti, per gli stessi sarà possibile fruire anche dell’iper e superammortamento.

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