Adempimenti

Premio 100 euro, per i sostituti la chance del ravvedimento dopo l’errore in compensazione

In caso di assenze dovute a qualsiasi motivo il bonus andrà rapportato in proporzione alla presenza effettiva

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di Marco Magrini e Paolo Parodi

Nel mix di chiarimenti dell’agenzia delle Entrate con la circolare 8/E e risoluzione 18/E, i sostituti cercano la giusta via per riconoscere ai propri dipendenti, in modalità automatica, il premio di 100 euro dell’articolo 63 del Dl 18/2020. È utile fare il punto a livello operativo nel presupposto normativo che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel mese di marzo.

Limite reddito
Il valore dei 40.000 euro, da verificare per riconoscere il bonus, è limitato alle componenti il reddito di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), sottoposte a ritenuta alla fonte progressiva (articoli 23 e 29 del Dpr 600/73). Ciò in linea con le risposte 4.6 e 4.8 della circolare 8/E per cui non si tiene conto di eventuali altri redditi assimilati, anche se desumibili dalla Certificazione unica 2020 o dalle attestazioni per i nuovi assunti, nè del reddito assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (premi risultato).

Smart working
Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working. Vi rientra anche il lavoro svolto a distanza, al di fuori di sede e luogo in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi con strumenti di comunicazione informatici e telematici, in quanto condizione assimilabile al lavoro agile. Tracciano la linea la risoluzione 18/E e le risposte 4.3 e 4.5 della circolare 8/E, che però ammettono al premio le prestazioni lavorative in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, purché ordinarie sedi di lavoro.

Assenze per altri motivi
In caso di assenze dovute a qualsiasi motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.), ma anche a causa di licenziamento o assunzione nel periodo (risposta 4.2 della circolare 8/E), l’attribuzione del premio dovrà essere rapportata in proporzione alla presenza effettiva.

Computo premio
Esigenze di semplificazione consentono la determinazione del bonus spettante in ragione del rapporto basato sia sulle ore ordinarie lavorate rispetto a quelle lavorabili (punto 4.1 della circolare 8/E), sia sui giorni di presenza in sede lavorati rispetto a quelli lavorabili in base al contratto (risoluzione 18/E), risultando indifferente se con contratto full time o part time.

Compensazione credito
Per i sostituti che erogano il premio in aprile, il recupero avviene con il modello F24 o F24EP trasmesso entro il 16 maggio con il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni (risoluzione 17/E). Non dovrebbero sussistere limitazioni al recupero già il 16 aprile per coloro che, corrispondendo le retribuzioni di marzo ad inizio aprile, avessero contestualmente erogato il premio al personale e versato le ritenute relative.

Non è stata invece definita dall’Agenzia una modalità per il riversamento all’Erario di premi che il sostituto avesse erogato in questi primi giorni di aprile commettendo errori di computo con compensazione di importi non spettanti. L’unica soluzione per tali situazioni, salvo l’accesso alla sospensione ove applicabile con i Dl 18/2020 e 23/2020, appare il ravvedimento sulle somme non versate per effetto della compensazione indebita.

L’eccedenza dovrebbe infatti poter essere rilevata a posteriori dall’Agenzia analizzando le Certificazioni uniche 2021 le quali, verosimilmente, richiederanno specifica indicazione dei premi erogati.

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