Premio ai dipendenti «sospeso»: la competenza slitta in avanti
Il premio di risultato erogato alla generalità dei dipendenti per gli obiettivi raggiunti nell’esercizio precedente è deducibile nel periodo d’imposta in cui viene deliberato dall’organo amministrativo e si verifica la condizione sospensiva prevista negli accordi aziendali. È di sicuro interesse la decisione 3152/3/2018 della Ctr Lombardia (presidente Cusumano, relatore Chiametti) riguardante un’ipotesi di applicazione del principio contabile Oic 29, di attualità in quanto alla base del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1, Tuir.
L’accertamento a carico di un istituto di credito conteneva diversi rilievi, il più consistente dei quali riferito alla deduzione di un bonus ai dipendenti, quantificato sugli obiettivi raggiunti nel 2004 e 2005, ma deliberato, erogato e dedotto nel 2006.
L’Agenzia, già soccombente in primo grado, sosteneva che i criteri di calcolo del bonus fossero già noti alla chiusura degli esercizi di riferimento, ai quali il costo doveva fiscalmente essere ricondotto per competenza contabile e fiscale. Di diverso avviso la società, che aveva ritenuto deducibile il premio nel periodo d’imposta in cui vi era stata la deliberazione che aveva dato il via libera all’erogazione, sospensivamente condizionata alla regolare e non temporanea presenza in servizio dei dipendenti interessati a una data successiva a quella di formazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Il principio contabile Oic 29 tratta, tra l’altro, dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e tra gli eventi da recepire nel bilancio in chiusura – ancorché manifestatisi successivamente – cita «la determinazione di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso».
In proposito, il Documento di ricerca «La fiscalità delle imprese Oic adopter» diffuso lo scorso 24 aprile dal Cndcec afferma che se alla chiusura dell’esercizio l’impresa è (anche solo teoricamente) in possesso di tutti gli elementi per la quantificazione del premio, è corretta la rilevazione a costo nel bilancio precedente. Qualora, invece, a tale data sussistano elementi di incertezza tali da far qualificare come indeterminato l’ammontare (secondo le definizioni riportate dai principi Oic 19 e 31) – ad esempio in quanto il confronto sindacale costituisce il momento effettivo di determinazione del quantum spettante ai dipendenti – il costo non sarebbe ancora fiscalmente deducibile, benché imputato a bilancio come accantonamento, prevalendo l’articolo 107 del Tuir. Ciò per effetto della specificità della competenza fiscale vigente sino al periodo d’imposta 2015, e a seguito della disapplicazione della derivazione rafforzata in tema di accantonamenti dal 2016 (articolo 9, comma 3, Dm 8 giugno 2011 richiamato dall’articolo 2 del decreto 3 agosto 2017).
Lo stesso documento del Cndcec ricorda che, secondo l’Oic 19, i debiti soggetti a condizione sospensiva sono iscritti tra i fondi rischi sino all’avverarsi della condizione. Conseguenza fiscale è la deducibilità del costo all’atto in cui si avvera la condizione. Sulla base di questi principi i giudici hanno confermato la decisione di primo grado.