Controlli e liti

Prescrizione ordinaria breve per la frode fiscale «lieve»

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di Feruccio Bogetti e Gianni Rota

In caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti solo la grave frode fiscale consente di infliggere all'imputato una pena più gravosa senza tenere conto del più favorevole regime prescrizionale del reato. Intanto la Corte di Giustizia Ue (Grande sezione, 3 settembre 2015, C-105/14 ) ha chiarito che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato per frodi gravi in tema di Iva pregiudica gli interessi degli altri Stati membri in quanto impedisce, in caso di procedimento penale avviato per reiterate condotte fraudolente, di infliggere sanzioni dissuasive. Ma nel caso di Iva evasa per appena 12mila euro attraverso l’utilizzo di una sola fattura per operazioni inesistenti, in assenza di episodi gravità riferiti al danno cagionato, alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e alle modalità dell’azione, è sempre da escludersi la gravità della frode. Così la sentenza n. 31265-2017 della Cassazione , terza sezione penale (Pres. Amoresano, Rel. Molino). depositata giovedì scorso.

Per il legale rappresentante di una Snc, già rinviato a giudizio per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il Tribunale dichiara di non doversi procedere a seguito di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo il Tribunale, infatti, l’illecito è stato consumato il 23 settembre 2008 e con un termine prescrizionale massimo per la fattispecie contestata pari a sette anni e sei mesi, il reato si era già estinto il 23 marzo 2016.
Ma il procuratore generale propone ricorso per Cassazione ritenendo la sentenza viziata. In materia di reati tributari, nel caso di reiterate condotte fraudolente che comportano l’evasione in misura “grave” dell’Iva, le disposizioni penali in materia di prescrizione del reato devono essere disapplicate a favore della più rigorosa disciplina di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell’articolo 51 del Codice di procedura penale secondo cui il termine ordinario di prescrizione decorre nuovamente dopo ciascun atto interruttivo. Il Tribunale, nel caso in esame, ha omesso di considerare adeguatamente la condotta dell’imputato, evidentemente lesiva per gli interessi finanziari dell’Unione Europea ed ha illegittimamente applicato il termine prescrizionale allungato, con aumento solo di un quarto del termine ordinario. L’uomo si difende contestando la tesi del Pg e la Corte conferma la legittimità della sentenza di non luogo a procedere confermando l’intervenuta prescrizione del reato.

La Corte rigetta il ricorso del procuratore generale per le seguenti argomentazioni:

•La Corte di Giustizia Ue , Grande Sezione, 3 settembre 2015, C-105/14 (Taricco) ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione, nella parte in cui sancisce, anche per frodi gravi in materia di Iva, un’interruzione del termine di prescrizione non superiore ad un quarto della sua durata iniziale, pregiudica gli interessi degli Stati membri impedendo di infliggere sanzioni dissuasive in un numero elevato di casi di frode grave.

•Con l’intento di dare piena efficacia alle norme del Trattato disapplicando le disposizioni nazionali in contrasto, la Cassazione è intervenuta dapprima con la sentenza n. 7914 del 25 gennaio 2016 che ha delimitato l’ambito della disapplicazione ai fatti già prescritti al 3 settembre 2015 e successivamente, con sentenza n. 44584 del 7 giugno 2016 , ha precisato che deve essere in corso un procedimento penale per “frodi gravi”, sia per condotte espressamente connotate da fraudolenza che dirette all’evasione dell’Iva per numero e gravità dei diversi episodi di frode per cui si procede, anche considerato il loro contesto complessivo e le ragioni di connessione fra loro.

•Nel caso esaminato il danno non è di rilevante gravità sotto un duplice profilo:
a) Il suo ammontare è pari a 12mila euro, ampiamente al di sotto della soglia di punibilità penale prevista per l’omesso versamento di Iva;
b) C’è stato un unico episodio di utilizzo in dichiarazione di una fattura per operazione inesistente. Pertanto non è neppure ipotizzabile la gravità riferita al danno cagionato, alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e più in generale, alle modalità dell’azione e/o all’elemento soggettivo del reato.

La sentenza n.31265/17 della Cassazione

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