Controlli e liti

Prescrizione «veloce» limitata ai diritti doganali post-1995

di Rosanna Acierno

La riduzione a cinque anni in materia di imposte di fabbricazione e di accise si applica (in conformità ai principi di affidamento, di ragionevolezza e di tutela effettiva) soltanto ai diritti sorti successivamente alla data del 15 dicembre 1995, con l’entrata in vigore del Dlgs 504/1995 (articolo 15) con cui è stato abrogato il Rdl 334/1939. Il termine di prescrizione del potere di riscossione della pretesa erariale deve essere, infatti, valutato in base alle norme temporalmente vigenti all’epoca degli illeciti.

Pertanto, a meno che non sia diversamente ed espressamente previsto dalla disposizione abrogatrice, l’abrogazione di una norma non ha effetto retroattivo, ma opera con efficacia ex nunc, con la conseguenza che i rapporti pregressi rimangono regolamentati dalla disciplina precedentemente in vigore.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Milano, con la sentenza 9583/3/16 (relatore Fugacci, relatore Chiametti).

La pronuncia trae origine da un avviso di pagamento emesso dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli per oltre 10milioni di euro nei confronti di una signora, in qualità di erede del proprio marito, ormai defunto e condannato, insieme ad altri soggetti a titolo di concorso, nell’ambito di una vasta e asserita frode nel settore degli olii minerali tra gli anni 70 e 80 (il cosiddetto “scandalo petroli”).

L’atto veniva impugnato dalla vedova dinanzi alla Ctp, eccependo innanzitutto l’avvenuta prescrizione del potere di riscossione dei diritti doganali, giacché la legge ne fissava il termine in cinque anni. Inoltre, veniva eccepita la violazione degli articoli 2934 e 2946 del Codice civile che prevedono un termine di prescrizione massimo di dieci anni. In ogni caso, la stessa ricorrente faceva rilevare di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario e che, in tale ultimo atto, non vi era alcuna traccia del presunto debito erariale del de cuius.

Costituitosi in giudizio, l’ufficio delle Dogane insisteva per la prescrizione trentennale, in assenza di una norma abrogatrice che sancisse l’applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli anche per il passato e in presenza di una sentenza di condanna del de cuius emanata dal tribunale.

Nel rigettare il ricorso, la Ctp di Milano ha ritenuto il comportamento dell’ufficio corretto in quanto, nel caso di specie, trattandosi di illeciti commessi prima del 1995, la prescrizione ha valore trentennale. Il termine da cui tale prescrizione comincia a decorrere non è quello dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento (avvenuta nel 1986), ma del passaggio in giudicato della sentenza penale (avvenuto nel 1994).

Pertanto, non trova applicazione il più breve termine di prescrizione di cinque anni decorrente dal momento della scoperta del fatto illecito, così come disposto dall’articolo 15 del Dlgs 504/1995.

Inoltre, a parere dei giudici milanesi, la procedura di accettazione con beneficio di inventario non ha alcun effetto sull’avviso di pagamento, in presenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato e del mancato decorso della prescrizione.

Ctp Milano 9583/3/16

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