Prestazioni nelle farmacie: quando sono esenti da Iva
La natura della prestazione deve essere di diagnosi, cura e riabilitazione e il soggetto che la rende deve essere abilitato all’esercizio della professione. Questi i requisiti oggettivo e soggettivo per poter accedere all’esenzione dall’Iva in caso di prestazioni rese da una farmacia.
Attraverso la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l’agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica che riguarda la possibilità o meno di applicare l’esenzione Iva in presenza di determinati servizi da una farmacia ai propri clienti.
Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda eventuali prestazioni rese dalle farmacie che mettono a disposizione operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per l’effettuazione di specifiche prestazioni professionali, è necessario, per rispettare anche il requisito oggettivo e al fine di poter applicare l’esenzione da Iva, che esse siano state richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
Per le «Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo», ossia per le prestazioni che possono essere effettuate direttamente dalla farmacia tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la stessa struttura come, per esempio, il test per la glicemia, le analisi delle urine, la misurazione della pressione arteriosa, l’Agenzia fa presente che, alla luce di quanto disposto dall’articolo 1, secondo comma, lettera e del Dlgs 153/2009 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, recante disposizioni in merito alla «Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali», l’applicazione dell’esenzione è possibile solo se tali prestazioni sono rese con l’ausilio di un professionista. Ove, invece, come nella fattispecie oggetto di analisi da parte dell’amministrazione finanziaria, tali prestazioni siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, l’esenzione non è applicabile.
Per le prestazioni «di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello», prestazioni che prevedono l’erogazione, anche da remoto, di servizi professionali nell’ambito sanitario, l’Agenzia chiarisce e ribadisce che qualora tali servizi siano prescritti da medici o pediatri e vengano erogati «anche» avvalendosi di personale infermieristico, così come stabilito dall’articolo 3 del Dm 16 dicembre 2010, essendo soddisfatti i due requisiti, oggettivo e soggettivo, si rende applicabile l’esenzione da Iva.
Infine con riferimento a eventuali servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti forniti dalla farmacia, in base a quanto disposto dall’articolo 3 del Dpr 633/1972, essi sono assoggettati ad aliquota Iva ordinaria.
Sul fronte della certificazione dei corrispettivi riscossi per i servizi elencati, viene fatto presente che l’articolo 22 del Dpr 633/1972, che tratta delle operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, ricomprende anche «le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti». Essendo la farmacia un locale aperto al pubblico, i servizi de quo possono essere certificati attraverso lo scontrino fiscale.
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