Finanza

Prestiti garantiti fino a 30mila euro ora in vigore, ma serve un nuovo modulo

Le modifiche al Dl Liquidità sono legge dal 7 giugno: si può intervenire anche sulle pratiche già avviate

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di Gabriele Ferlito

Da domenica 7 giugno è in vigore la legge di conversione del decreto Liquidità (legge 40/2020, che ha convertito il Dl 23). Come già anticipato su NT+ Fisco, il Parlamento ha apportato numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale Pmi (articolo 13, comma 1, lettera m).

In breve, le principali novità riguardano:
1) l’ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni;
2) l’importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
3) la modifica dei parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all’anno 2019).

Il tutto accompagnato da una forte semplificazione delle procedure, essendo ora prevista la presentazione di una autocertificazione “rafforzata” (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).

Questo è il nuovo quadro normativo cui devono fare riferimento i soggetti che presentano la domanda dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, di fatto da lunedì 8 giugno.

Prestiti già erogati e istanze pendenti
Ma cosa accade a coloro che hanno già ottenuto il finanziamento garantito con le vecchie regole? Potranno fare domanda per accedere alle condizioni migliorative previste dalla legge di conversione? E le domande che risultano ancora pendenti saranno automaticamente aggiornate ai nuovi parametri?

Si tratta di domande che interessano moltissimi soggetti, dato che, ad oggi, il Fondo Pmi dichiara di avere ricevuto oltre 450.000 domande relative ai mini finanziamenti garantiti al 100 per cento.

Partiamo col dire che la legge di conversione introduce un nuovo punto “m-bis” che permetterà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo all'importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni. Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).

Questa è la teoria, ma nella pratica sussistono diversi punti interrogativi su come dovranno operare i soggetti interessati all'adeguamento delle condizioni.

Probabilmente, in nessun caso si potrà avere un adeguamento automatico ai nuovi parametri della pratica già avviata, ma l’impulso dovrà sempre pervenire dal soggetto beneficiario, che non necessariamente potrebbe avere interesse a modificare sia la durata sia l’importo del finanziamento garantito.

È anche molto probabile che chi vorrà modificare l’importo del finanziamento garantito, incrementandolo fino a 30.000 euro, dovrà compilare un nuovo modulo, contenente la nuova autocertificazione “rafforzata” in fase di predisposizione da parte del Fondo di garanzia Pmi. Ciò perché dovrà essere formalizzata una nuova richiesta che riguarda sia l’importo del finanziamento sia quello della correlata garanzia.

Alcuni dubbi potrebbero invece sorgere per il caso in cui il soggetto intenda solamente estendere la durata del finanziamento da 6 a 10 anni, senza modificare l’importo garantito: verrà adeguata automaticamente la durata della garanzia alla durata del finanziamento oppure occorrerà, anche qui, inoltrare una specifica richiesta al Fondo?

Insomma, sono molte le domande che attendono una risposta in tempi brevi. È comunque probabile che una grande parte delle domande già inoltrate (siano esse già approvate oppure ancora in fase di lavorazione) dovranno essere nuovamente lavorate per integrarle con i nuovi parametri.

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