Prestiti infragruppo, interessi rilevanti
Rilevano ai fini fiscali gli interessi figurativi imputati a conto economico in presenza di finanziamenti infruttiferi erogati da soci di minoranza o da società sorelle.
Lo afferma la circolare Assonime n. 8 del 6 marzo 2018, che fornisce spunti di riflessione in tema di coordinamento della disciplina fiscale con le regole di bilancio (sia Ias che Oic), commentando i due decreti ministeriali che hanno dato attuazione all’articolo 13-bis comma 11 del Dl 244/2016 (Decreto 3 agosto 2017 e 10 gennaio 2018).
La circolare si sofferma in particolare sulla disciplina del nuovo comma 4-bis dell’articolo 5 del Dm 8 giugno 2011, applicabile sia alle imprese Ias adopter che alle imprese che adottano i nuovi Oic, in materia di finanziamenti infruttiferi infragruppo.
Sul punto l’associazione evidenzia che la regola che impone di dare rilevanza fiscale ai soli interessi attivi e passivi desumibili dal contratto di finanziamento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, si applica esclusivamente alle operazioni di finanziamento tra soggetti tra cui sussiste un rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Pertanto, andrebbero esclusi dalla disciplina specifica sia i finanziamenti erogati da soci non legati alla partecipata da rapporti di controllo (ad esempio, i soci di minoranza) sia i finanziamenti erogati da società del gruppo non direttamente legate da rapporti di controllo, seppur controllate dalla medesima capogruppo (ad esempio, società sorelle).
In questi casi, pertanto, gli interessi attivi e passivi figurativi imputati a conto economico, per effetto del criterio del costo ammortizzato, assumerebbero piena rilevanza fiscale per derivazione.
Resterebbero, inoltre, soggetti alle regole specifiche in materia di transfer pricing (articolo 110, comma 7 del Tuir) – e quindi al criterio del valore normale indipendentemente dalle previsioni contrattuali e dalle imputazioni contabili – i finanziamenti infragruppo erogati dalle società controllanti non residenti.
Sempre in tema di finanziamenti, la circolare evidenzia che il perimetro di applicazione delle regole Ires non è coincidente con l’analoga disciplina Ace. Anche ai fini Ace, infatti, è stabilita l’irrilevanza della riserva costituita in capo alla società debitrice per effetto dei finanziamenti infruttiferi (articolo 5, comma 5 del Dm 3 agosto 2017), ma la norma richiama genericamente i finanziamenti dei soci, ricomprendendo quindi anche quelli posti in essere da soci non di controllo.
Ulteriori spunti sono forniti in merito alla cosiddetta «clausola di salvaguardia» contenuta nel decreto del 3 agosto 2017 (e confermata nel decreto del 10 gennaio). Questa clausola fa salvi gli effetti sulla base imponibile derivanti da comportamenti anche non coerenti rispetto alla disciplina sopravvenuta, purché riferibili ad annualità i cui termini ordinari di versamento del saldo delle imposte risultino già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero alla data del 11 agosto 2017.
In merito a questo aspetto, Assonime si interroga sulla possibilità di adeguarsi alla disciplina sopravvenuta, modificando a favore i comportamenti originari mediante la presentazione di dichiarazioni integrative o istanze di rimborso.
Sul punto la circolare ipotizza tre possibili soluzioni, la prima in favore alla totale possibilità di adeguamento, la seconda - opposta – improntata ad escludere l’efficacia retroattiva delle disposizioni attuative e la terza – intermedia tra le prime due – volta a riconoscere la possibilità di applicare retroattivamente la nuova disciplina nei soli casi in cui la stessa sia intervenuta a risolvere situazioni di obiettiva incertezza applicativa.