Presunzione di distribuzione di utili ai soci «limitata»
Il collegio meneghino con la sentenza n. 3327 del 24 luglio, riformando parzialmente quella di primo grado , si pronuncia sulla portata applicativa dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 in tema di presunzione di distribuzione dei dividendi ai soci di una società a ristretta base sociale.
I giudici d’appello seguono un iter diverso rispetto a quello tracciato in alcune recenti pronunce dai giudici di legittimità ( Cass. ordinanza n. 4656 - 2016) che hanno affermato che , in caso di accertamento di utili extracontabili di una società a ristretta base sociale, deve ritenersi legittimo l’accertamento nei confronti dei soci relativo alla presunta distribuzione degli stessi utili, anche se l’accertamento societario non è ancora definitivo o è stato impugnato in sede giurisdizionale.
Nella sentenza in commento l’amministrazione finanziaria fonda i motivi di appello sull’asserita erronea motivazione dei giudici di prime cure per non aver tenuto conto di numerosi elementi che confermavano la ritenuta distribuzione di dividendi occulti da parte della società pacificamente a ristretta a base sociale .
Trattandosi di utili extracontabili non si poteva riscontrare un provvedimento ufficiale di distribuzione degli stessi e pertanto correttamente era stata attribuita al contribuente una quota di utili corrispondente alla sua quota di partecipazione, tenuto conto anche che la Commissione Tributaria Provinciale , con altra sentenza, aveva confermato l’accertamento in capo alla società; l’ufficio altresì ribadiva la piena operatività della presunzione di cui all’articolo 32 Dpr 600/73 in quanto, come indicato nella motivazione dell’avviso di accertamento, sul conto corrente del contribuente sarebbero state riscontrate entrate non giustificate.
I giudici d’appello preliminarmente accolgono, in parte, le eccezioni dell’ufficio per quanto concerne la tassazione del maggior reddito ai fini Irpef con rimodulazione della sanzione in assenza del requisito soggettivo di colpevolezza del contribuente; in altra parte motiva il collegio respinge le doglianze dell’agenzia delle Entrate focalizzando l’attenzione sull’operatività della presunzione di distribuzione di utili occulti da parte di una Srl a ristretta base sociale per la quale è necessario che l’accertamento a carico della società di capitali sia divenuto definitivo; cosa che, invece, nel caso di specie non è avvenuta risultando gravata di appello la sentenza avente ad oggetto l’accertamento sulla società e, quindi, non ancora passata in giudicato, presupposto necessario per ritenere sussistente la dedotta distribuzione di utili occulti.
Il collegio accoglie poi l’impugnazione dell’ufficio in relazione alla ripresa relativa ai versamenti in contanti operati dal contribuente in quanto non contestati e documentati dallo stesso nella documentazione versata in atti; a supporto i giudici d’appello richiamano copiosa giurisprudenza della Suprema Corte ( ex pluribus sent. n. 15018/2017, n. 15565/17 e n. 16077/17) nella quale la presunzione di cui all’articolo 32 del Dpr 600/73 è legittima per i versamenti in contanti rimasti privi di qualsiasi giustificazione in quanto costituiscono un reddito non dichiarato rilevante ai fini Irpef .
La sentenza n. 3327/2017 della Ctr Lombardia