Imposte

Prezzi intercompany, il Pillar 2 fa scattare correzioni ad hoc

Operazioni domestiche e finanziamenti richiedono aggiustamenti specifici. Quando il valore fiscale differisce dal valore di bilancio va evitata la doppia imposizione

di Massimo Bellini

I calcoli del Pillar 2 Ocse prevedono regole ad hoc per la valorizzazione delle operazioni intercompany. Il principio di libera concorrenza, arm’s length, rimane il fulcro, tuttavia vi sono delle particolarità che devono essere tenute in considerazione.

Un primo aspetto da considerare riguarda la “territorialità” delle operazioni. L’articolo 110, comma 7, del Tuir non si applica alle transazioni domestiche, ovvero alle transazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. Ai fini globe è invece richiesto che le transazioni domestiche (al pari di quelle internazionali) siano contabilizzate al medesimo valore dalle parti coinvolte nella transazione e in aggiunta, onde evitare manipolazioni del risultato di bilancio che impatterebbero sul tax rate effettivo (Etr), devono rispettare l’arm’s length principle nei seguenti casi:

1 cessioni di asset in perdita tra entità incluse nel perimetro di calcolo (costituent entities). Con questa disposizione si vuole evitare che il gruppo crei delle perdite, che alzerebbero il tax rate effettivo, mediante operazioni poste in essere non a valori di mercato. Non si applica se il gruppo opta per la predispozione di un consolidato domestico ai fini globe;

2 transazioni poste in essere con le entità in cui la capogruppo ha una percentuale di possesso uguale o inferiore al 30% (minority owned constituent entities). Per queste società il calcolo del tax rate effettivo è fatto separatamente dalle altre entità localizzate nello stesso paese, per cui si deve garantire la congruità dei prezzi in modo da non alterare i rispettivi Etr;

3 transazioni poste in essere tra società incluse nel perimetro e società di investimento del gruppo. Anche in questo caso deve essere garantito il valore di mercato in quanto tali società sono escluse dai calcoli del tax rate del Paese.

Una ulteriore disposizione che impatta sulla determinazione del denominatore della formula dell’Etr, riguarda i finanziamenti intercompany. Secondo l’articolo 3.2.7 delle model rules se ci si attende che durante la durata del finanziamento si generino dei costi in una giurisdizione con tax rate effettivo inferiore al 15% o che sarebbe inferiore alla soglia qualora tali costi fossero esclusi, senza che il corrispondente componente di reddito positivo sia tassato in una giurisdizione con tassazione sopra soglia, i costi del finanziamento non rilevano ai fini del calcolo dell’utile/perdita globe della entità low-tax. Qualsiasi forma di non tassazione attesa in capo al finanziatore, anche derivante da una compensazione di interessi attivi con eccedenze di interessi passivi riportabili di anni precedenti, fa scattare questa disposizione.

L’articolo 3.2.3 delle model rules prevede inoltre un principio di carattere più generale secondo cui quando il prezzo di trasferimento utilizzato per determinare il reddito imponibile di una delle parti differisce dal valore riflesso in bilancio è richiesto un aggiustamento al risultato Globe per garantire che non vi sia doppia imposizione o doppia non imposizione. Ciò può ad esempio accadere per effetto di un accordo preventivo Apa unilaterale, di una variazione in dichiarazione operata dal contribuente per conformarsi alla norme domestiche o a seguito di una rettifica che emerge da una verifica fiscale.

La necessità della rettifica cambia però a seconda che l’aggiustamento sia fatto un Paese con tassazione effettiva al di sopra del 15% (high-tax) oppure in un paese che ha una una tassazione nominale sotto il 15% o che ha avuto nei due anni precedenti una tassazione effettiva inferiore al 15% (under-taxed). Nel primo caso va effettuato un aggiustamento ai risultati globe delle parti coinvolte per riflettere il valore fiscale adottato nel paese high-tax. Al contrario se l’aggiustamento viene fatto nel paese under-taxed non va apportata alcuna rettifica. Ad esempio se la rettifica fiscale comporta una diminuzione del reddito imponibile nel paese under-taxed, una rettifica ai risultati globe comporterebbe doppia non imposizione in quanto l’importo oggetto di rettifica non sarebbe soggetto a tassazione né a top up tax in nessuno dei due paesi. Per le stesse motivazioni una rettifica che aumenta il reddito imponibile in un paese under-taxed non deve essere effettutata in quanto comporterebbe doppia tassazione: l’aggiustamento sarebbe infatti soggetto sia a top up tax che a tassazione ordinaria.

Un punto da chiarire riguarda la definizione di paese under-taxed, che le model rules ed il commentario utilizzano solo in questo caso specifico. Gli esempi Ocse prevedono l’emersione di top-up tax nel paese under-taxed, tuttavia ciò potrebbe non avvenire anche se l’aliquota nominale o il tax rate effettivo dei due anni precedenti sono inferiori al 15 per cento.

LE TAPPE

20 dicembre 2021
L’Ocse ha pubblicato le regole di funzionamento del Pillar 2 (model Rules)

22 dicembre 2021
La Ue ha pubblicato una proposta di direttiva per l’attuazione del Pillar 2

14 marzo 2022
L’Ocse ha pubblicato il commentario alle model rules

Le prossime mosse
Alcuni paesi, tra cui UK, Olanda, Svizzera e Australia, hanno già pubblicato una bozza di normativa per pubblica consultazione. Molti altri sono al lavoro per predisporre la normativa sul Pillar 2. Mentre proseguono le negoziazioni sulla proposta di direttiva Ue, l’Italia ha emanato un comunicato congiunto con Francia, Germania, Spagna e Olanda in cui ha ribadito il proprio impegno ad implementare in ogni modo il Pillar 2.
L’Ocse è attualmente al lavoro per fornire ulteriori chiarimenti tecnici e per la definizione di un processo amministrativo di gestione della compliance sul Pillar 2, inclusa la predisposizione delle relative dichiarazioni. Per fine 2022 è attesa la pubblicazione del “GloBE implementation framework”.

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