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Prima casa, l’agevolazione è congelabile

Guida dell’agenzia al funzionamento della sospensione dei termini nel quadro dell’emergenza Covid

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di Angelo Busani

Se il contribuente compra una prima casa con la relativa agevolazione, avendo già la proprietà di altra abitazione acquistata in passato con la medesima agevolazione, c’è tempo un anno dopo il nuovo acquisto per vendere la casa comprata in precedenza: se però questo termine annuale cade tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, esso beneficia della «sospensione-Covid», di cui all’articolo 24 dl 23/2020. Questo significa che il periodo maturato prima del giorno in cui si verifica la sospensione deve sommarsi al periodo che inizia il suo decorso dal 1° gennaio 2021.

Il caso
Lo ribadisce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 310 del 4 settembre 2020, riferita a un nuovo acquisto effettuato il 29 aprile 2019, il quale quindi, se non fosse intervenuta la normativa che ha disposto la sospensione, avrebbe costretto il contribuente in questione – secondo l’agenzia – a vendere l’abitazione acquistata in precedenza entro il 29 aprile 2020 (per la verità, la scadenza per la vendita «entro un anno» dell’immobile comprato in precedenza, avrebbe dovuto essere quella del 30 aprile 2020, dato che il termine annuale per la vendita dovrebbe iniziare a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il nuovo acquisto).

La diverse situazioni
La norma di cui all’articolo 24 Dl 23/2020 è intervenuta per agevolare tutte quelle situazioni in cui l’applicazione dell’agevolazione «prima casa» dipenda da un comportamento del contribuente (trasferire la residenza, comprare, vendere) da tenersi entro un certo periodo di tempo. Ad esempio:

chi acquista la prima casa senza risiedere (né lavorare) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha 18 mesi di tempo per trasferire la sua residenza in detto Comune: si tratta di un termine che decorre, dunque, dalla data del rogito d’acquisto;

beneficia di un credito d’imposta (e cioè di uno sconto su qualsiasi imposta il contribuente debba pagare dopo aver conseguito il credito in questione) chi vende la sua prima casa e ne compra un’altra entro un anno dalla data del rogito di riacquisto;

chi vende la prima casa entro cinque anni dal rogito con il quale essa venne acquistata, decade dall’agevolazione se entro un anno dalla vendita non compra un’altra casa da destinare a propria abitazione principale;

non può avere l’agevolazione chi sia proprietario di altra abitazione, ovunque situata, che sia stata acquistata con l’agevolazione «prima casa»: la legge tuttavia consente al contribuente di effettuare l’acquisto di un’altra prima casa, a patto che egli, entro un anno, provveda all’alienazione dell’abitazione già di sua proprietà e per il cui acquisto venne sfruttato il beneficio.

Le conseguenze
È quest’ultimo, dunque, il caso osservato nella risposta n. 310. Quindi, se il termine annuale stesse decorrendo al 23 febbraio 2020, esso cesserebbe il suo decorso, che riprenderà il 1° gennaio prossimo; qualora, invece, il nuovo acquisto sia effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, per vendere ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021.