Controlli e liti

Primi effetti con i modelli 2017

di Antonio Iorio

Le disposizioni sulla prescrizione si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della nuova legge.

Ipotizzando la pubblicazione in Gazzetta nell’arco di qualche giorno, le regole peggiorative si applicano ai seguenti illeciti:

dichiarazioni fraudolente; infedele e omessa presentazione, se interessano le imposte sui redditi, già con i modelli redditi relativi al periodo di imposta 2016, da presentare entro la fine del mese di settembre di quest’anno;

omesso versamento Iva anno 2016, che si consuma con la scadenza dell’acconto annuale (27 dicembre 2017);

omesso versamento ritenute di acconto anno 2016, che si consuma con la presentazione del modello 770 (31 luglio 2017);

emissione di fatture false, se successive all’entrata in vigore della legge.

Seguiranno invece le attuali e più favorevoli regole prescrizionali, gli eventuali illeciti penalmente rilevanti commessi nelle dichiarazioni annuali Iva per il periodo di imposta 2016, in quanto già presentate.

Da segnalare, poi, che le nuove norme introducono anche un nuovo atto interruttivo della prescrizione: l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pm.

Tale modifica, per inciso, dirime un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all’effetto interruttivo di tale interrogatorio, risolto negativamente dalle Sezioni Unite, in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cassazione - Sezioni Unite - 11 settembre 2001, n. 33543).

Si ricorda che, verificandosi uno degli atti previsti dall’articolo 160 del Codice penale, la prescrizione si può interrompere, tenendo però presente che in nessun caso l’interruzione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (fatta eccezione per i casi di recidiva, o di delinquenza abituale e/o professionale, nonché per determinate categorie di reati).

Per i delitti tributari, l’interruzione si verifica non solo per gli atti previsti dal Codice (sentenza di condanna; ordinanza misure cautelari personali; interrogatorio; richiesta di rinvio a giudizio; decreto di fissazione dell’udienza preliminare), ma anche in presenza del verbale di constatazione e dell’atto di accertamento.

Nonostante per la maggior parte dei reati tributari - dal momento che scaturiscono da controlli fiscali - l’interruzione della prescrizione sia determinata dal Pvc, o dall’accertamento, nelle ipotesi in cui l’illecito emerga da attività di polizia giudiziaria (e quindi non vi sia, nell’immediatezza, nè Pvc, nè accertamento), l’eventuale interrogatorio della Pg (in questi casi normalmente la Guardia di Finanza), su delega del Pm, interromperà in futuro il decorso della prescrizione, comportando così che gli ordinari otto e sei anni, diventino rispettivamente dieci anni e sette anni e sei mesi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©