Imposte

Priorità nei rimborsi con l’invio telematico dei dati delle fatture

di Stefano Cingolani e Luisa Miletta

All’obbligatorietà dell’invio dei dati delle fatture del “nuovo” spesometro, dal 1° gennaio 2017, si affianca un altro strumento: la trasmissione telematica dei dati delle fatture, prevista dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, di carattere facoltativo. È infatti un’opzione che scade il 28 settembre (termine posticipato dal 16 dal comunicato dell’agenzia delle Entrate del 7 settembre). Si tratta in realtà di un adempimento analogo allo spesometro, del quale dovrebbe rappresentare invece l’alternativa. Questa circostanza ha destato dubbi tra gli operatori: ci si chiede il motivo dell’esistenza di due strumenti identici e quale convenga scegliere.

Identici infatti sono:
• l’oggetto della trasmissione ossia i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni;
• le modalità tecniche di compilazione e invio delle comunicazioni, come stabilito dal provvedimento 58793 del 27 marzo 2017;
• le scadenze e gli obblighi assorbiti dai due adempimenti: lo spesometro annuale, la comunicazione dei beni in leasing, l’elenco black list, la comunicazione relativa agli acquisti da San Marino in reverse charge e i modelli Intrastat acquisti di beni o servizi.

Restando fermo in entrambi i casi l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta (prevista dal nuovo articolo 21-bis del Dl 78/2010) per valutare consapevolmente l’opportunità di aderire all’opzione della trasmissione telematica, che comporta vantaggi disciplinati dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015, bisogna capire quale sia la differenza con l’analogo obbligo previsto che non può porre, però, i contribuenti interessati in posizione di vantaggio.

Come bene illustrato anche da Assonime nella circolare 8/2017, la differenza reale la fanno i benefici offerti a chi opta per la trasmissione facoltativa: per questi soggetti i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza delle condizioni stabilite dall’articolo 30 del Dpr 633/1972. Per molti casi potrebbe trattarsi di un vantaggio solo apparente, considerando che sono numerosi i soggetti Iva ai quali il rimborso prioritario è già riconosciuto ex articolo 38-bis, comma 10, del Dpr 633/1972, ad esempio i subappaltatori edili che applicano il reverse charge o i fornitori degli enti pubblici limitatamente alle eccedenze di credito rimborsabili relative alle operazioni soggette allo split payment, per citarne alcuni.

Un altro sconto riguarda i termini di accertamento per le imposte sui redditi e per l’Iva, che passano da cinque a tre anni. Tutto questo a condizione che il contribuente garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati, usando solo bonifici bancari o postali, carte di debito o carte di credito, assegni bancari, circolari o postali con la clausola di non trasferibilità.

Chi esercita l’opzione rischia una sanzione più salata in caso di errori rispetto a chi sceglie la via del nuovo spesometro: la multa può arrivare fino a 2mila euro (articolo 11 comma 1 del Dlgs 471/1997), contro il tetto dei mille euro (articolo 11 comma 2-bis del Dlgs 471/1997) stabilito per quest’ultimo.

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