Procedura esecutiva chiusa in anticipo se non riesce a soddisfare i creditori
Il giudice può tenere conto dei costi e del probabile valore di realizzo. Evitare che il processo diventi autoreferenziale senza vantaggi per le parti
In forza dell’articolo 164-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile è consentito al giudice dell’esecuzione di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Secondo il Tribunale di Oristano (sentenza 151...