Procedura vincolata per l’avviso digitale
È nullo l’accertamento firmato digitalmente e notificato tramite posta. La formazione dell’accertamento in modalità telematica, infatti, richiede il rispetto di una rigida procedura il cui mancato rispetto conduce alla nullità dell’atto.
La Ctp di Vicenza (sentenza 113/3/2018, presidente Giarrusso, relatore Forte) fa il punto sul rapporto tra formazione telematica dell’avviso di accertamento e notifica dell’atto impositivo al contribuente, chiarendo anche alcuni risvolti di carattere processuale in ordine alla prova della corretta notifica dell’accertamento.
Il caso riguarda un avviso di accertamento formato in modalità telematica, firmato digitalmente e notificato a mezzo posta, contro il quale il contribuente proponeva ricorso, lamentando – tra gli altri motivi – l’illegittimità dell’atto per violazione della procedura in tema di formazione di documenti informatici e per mancata dimostrazione della validità della firma elettronica.
Il motivo trova accoglimento, in base a due ordini di considerazioni:
• da un lato, per l’impossibilità di sottoscrivere con firma digitale gli atti di accertamento, trattandosi di atti esclusi dal campo di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (il Cad, Dlgs 82/2006 nella versione all’epoca vigente; nel caso, si trattava di atti firmati il 23 novembre 2016);
• dall’altro, per la mancata produzione in giudizio da parte dell’agenzia delle Entrate dell’originale informatico dell’avviso di accertamento.
Quanto al primo profilo, si mette in luce che sia la versione originaria dell’articolo 2, comma 6, del Cad, sia la versione aggiornata al Dlgs 217/2017 portano a evidenziare che fino alle modifiche di tale ultimo decreto l’ambito di applicazione del Codice escludeva espressamente le «attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale».
Quanto al secondo punto, la pronuncia richiama i precedenti di merito, e in particolare la Ctr Lombardia 2521/2/2017, secondo cui la contestazione circa l’inesistenza dell’atto informatico va risolta verificando il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge:
• l’ufficio forma l’originale dell’avviso di accertamento informatico;
• l’ufficio invia copia analogica (cartacea) al contribuente;
• tale copia conterrà l’indicazione dell’ufficio che ha formato l’atto e che lo stesso è conservato, in originale, negli archivi informatici.
In questo modo la copia analogica sarà “conforme” alla stampata dell’originale informatico e si produrrà ex lege l’effetto di formare correttamente una copia conforme per la notifica al contribuente estratta dall’originale e firmata dal titolare del potere di firma dell’ufficio amministrativo.
Diversamente, se la copia analogica notificata al contribuente non riporta tali indicazioni, è esclusa la conformità di tale copia, con la conseguenza della nullità della notifica.
La stessa nullità è infine prevista per le ipotesi in cui – di fronte all’eccezione circa l’inesistenza dell’atto per inesistenza della sottoscrizione – il giudice tributario non sia posto in condizione di verificare la sottoscrizione dell’atto, a causa della mancata esibizione, da parte dell’autorità amministrativa, dell’originale informatico dell’avviso di accertamento.