Procedure amichevoli, sulle doppie imposizioni competenza alle Entrate
La gestione delle procedure amichevoli per risolvere i casi di doppia imposizione è passata all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2017. Le mutual agreement procedure (Map) sono strumenti previsti dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni per la risoluzione di controversie internazionali e, in sede europea, dalla convenzione 90/436/Cee in materia di prezzi di trasferimento (convenzione arbitrale). Le procedure sono basate sulla consultazione diretta tra le amministrazioni fiscali dei Paesi contraenti le quali, attraverso le rispettive «autorità competenti», dialogano al fine di risolvere casi di doppia imposizione fiscale, esatta interpretazione o applicazione delle convenzioni.
Per l’Italia l’autorità competente è stata fino ad oggi il Mef che, in tale ruolo, ha esercitato le funzioni di rappresentanza statale per ciò che attiene sia agli aspetti interni relativi alle relazioni con il contribuente sia agli aspetti esterni relativi ai rapporti con l’altro Stato interessato alla procedura. Le aziende italiane che hanno fatto ricorso alle Map, tipicamente a seguito di tax audit su temi di fiscalità internazionale (prezzi di trasferimento, stabili organizzazioni, ritenute), hanno infatti indirizzato finora l’istanza di apertura della procedure e le eventuali ulteriori comunicazioni al Mef. Ciò è espressamente previsto dalla circolare 21/E del 5 giugno 2012 dell’agenzia delle Entrate .
Al riguardo il ruolo dell’Agenzia consisteva nel fornire supporto tecnico al Mef oltre che nel gestire gli adempimenti connessi alla sospensione della riscossione nelle more dello svolgimento della procedura amichevole e, una volta terminata la procedura, nel porre in essere tutte le misure necessarie per ottemperare all’accordo con l’autorità competente estera, quali ad esempio sgravi o rimborsi di imposte.
Da quest’anno il ruolo di autorità competente sarà invece suddiviso tra Mef e Agenzia. In particolare, il Dipartimento delle Finanze rimarrà l’autorità competente per le Map relative a questioni generali derivanti dall’interpretazione o applicazione delle Convenzioni.
L’agenzia delle Entrate diventerà invece l’autorità competente per la trattazione delle Map relative ai casi di doppia imposizione riguardanti contribuenti individuati. Ciò anche per le procedure pendenti al 31 dicembre 2016. In questo contesto si ritiene possa essere letta la decisione di istituire una nuova sezione specifica per la gestione delle Map nell’ambito dell’ufficio accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione centrale Accertamento, recentemente deliberata dal comitato di gestione dell’agenzia delle Entrate (delibera 28/2016).
La nota pubblicata sul sito del Mef precisa che a partire dal 1° gennaio 2017 le istanze di apertura delle Map e/o le successive comunicazioni (come, ad esempio, gli aggiornamenti sullo stato del contenzioso interno), relative sia a casi di nuova presentazione che a quelli in corso a fine 2016, dovranno essere inviate all’Agenzia. Sono tuttavia auspicabili maggiori chiarimenti in merito da parte delle istituzioni interessate, anche alla luce del sempre maggiore interesse mostrato dai contribuenti per tali strumenti di risoluzione delle controversie fiscali internazionali.