Processo online deciso dal ricorso
Se il contribuente presenta
Una società ricorreva avverso alcuni avvisi di accertamento notificati delle Entrate. Il ricorso era notificato in forma cartacea. In sede di udienza il collegio evidenziava come nel fascicolo non esistesse un atto di costituzione dell’Agenzia. Il funzionario dell’Ufficio rilevava, invece, che si era costituito telematicamente con le modalità previste per il processo tributario telematico.
Il collegio si è così interrogato sulla legittimità di una simile costituzione, dinnanzi ad un processo avviato dal contribuente in forma cartacea. Innanzitutto la commissione ha rilevato che gli organi competenti non hanno fornito una strumentazione hardware e software per accedere al sistema chiamato “Sigit”. Da ciò consegue l’impossibilità di accedere al fascicolo telematico che dovrebbe essere stato generato in conseguenza della costituzione dell’Ufficio.
La sentenza, poi, ripercorre la normativa in materia, al fine di verificare la regolarità della costituzione in giudizio telematica effettuata dall’Agenzia.
Il decreto ministeriale 163/13, che ha disciplinato il processo tributario telematico, prevede che il ricorrente nell’ipotesi di notifica via Pec debba costituirsi in giudizio telematicamente attraverso il Sigit (comma 1, articolo 10). È poi previsto che la parte resistente si costituisca con le stesse modalità, richiamando espressamente il comma di riferimento per il deposito da parte del ricorrente.
Da una lettura congiunta dei due commi della norma, secondo la sentenza, si evince che solo nell’ipotesi in cui la prima notifica avvenga mediante Pec e quindi la conseguente costituzione attraverso il Sigit, anche la parte resistente dovrà utilizzare il citato Sigit. Nella diversa ipotesi, invece, di notifica con canali “tradizionali” (posta, deposito ecc..), quindi non Pec, anche la controparte non può utilizzare il Sigit. Il Collegio emiliano ha così concluso che le modalità seguite dal ricorrente per l’atto introduttivo, cartaceo o telematico, vincolano lo sviluppo del prosieguo del giudizio sia in primo grado, sia in appello.
Nella specie, la società aveva presentato il ricorso in forma cartacea, mentre l’Ufficio aveva utilizzato il canale telematico per le proprie controdeduzioni, con la conseguenza che non risultava validamente costituito.
Va rilevato, in ogni caso, che secondo la pronuncia, la mancata costituzione dell’Ufficio non può automaticamente comportare una sorta di “validazione” della tesi della società e quindi dell’accoglimento del ricorso quasi in via automatica, in applicazione del principio di non contestazione (articolo 115 del codice di procedura civile). Per tale ragione la Ctp ha proseguito il giudizio, decidendo nel merito della pretesa sulla base degli atti a sua disposizione.