Processo da rifare se la Ctp nega la trattazione in udienza pubblica
Quando il ricorrente o la controparte chiedono la discussione in pubblica udienza, l’eventuale trattazione in camera di consiglio della causa rende nulli gli atti processuali successivi e, per derivazione, la sentenza. Si tratta, infatti, di una violazione del contraddittorio tale da comportare la rimessione della lite al giudice che ne ha disatteso la richiesta. Sono queste le principali conclusioni della Ctr Lombardia 2120/1/2018, depositata lo scorso 11 maggio (presidente Labruna, relatore Missaglia).
La pronuncia trae origine da un ricorso proposto da una società contro un atto impositivo emesso dall'ente locale ai fini Tarsu. Nonostante la società ricorrente avesse esplicitamente chiesto, in sede di ricorso, che la trattazione della controversia avvenisse in pubblica udienza (articolo 33, Dlgs 546/92), i giudici di primo grado assumevano in camera di consiglio la decisione di respingere il ricorso.
Appellata la sentenza dinanzi alla Ctr di Milano, la società contribuente ne eccepiva, in via preliminare, la nullità per violazione dell’articolo 33, per non aver tenuto conto della istanza di pubblica udienza, regolarmente richiesta in sede di ricorso introduttivo. A sua volta, costituitasi in giudizio, la concessionaria della riscossione del Comune eccepiva che la mancata discussione in pubblica udienza costituiva soltanto un vizio meramente procedurale. Inoltre, l’avviso di trattazione del ricorso, come rilevava la concessionaria, evidenziava che lo stesso sarebbe stato trattato in camera di consiglio «salvo il disposto dell’articolo 33 del Dlgs 546/92» e, quindi, la società contribuente avrebbe potuto presentare ulteriore istanza di trattazione in pubblica udienza.
Nell’accogliere l’appello, la Ctr ha stabilito che l’erronea trattazione in camera di consiglio del processo non rappresenta un vizio meramente formale, ma una violazione del diritto al regolare contraddittorio, garantito dalla Costituzione (articoli 24 e 111). Inoltre, secondo i giudici lombardi la circostanza che l’avviso di trattazione del ricorso emesso dalla Ctp Como evidenziasse che lo stesso sarebbe stato trattato in camera di consiglio «salvo il disposto dell'articolo 33 del Dlgs 546/92» - e che, quindi, la società contribuente avrebbe potuto presentare ulteriore istanza - non può far in alcun modo considerare la medesima società acquiescente a una irregolare scelta del rito da parte del collegio.
Pertanto, se una delle parti chiede la discussione in pubblica udienza, l’eventuale trattazione in camera di consiglio rende nulli gli atti processuali successivi e, per derivazione, la sentenza. L’erronea trattazione comporta la rimessione degli atti al giudice che ha disatteso la richiesta, nella specie la Ctp di Como.