Controlli e liti

Processo telematico, la costituzione irrituale fa decadere anche i documenti prodotti

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di Massimo Romeo

La Ctp di Milano con la sentenza 4779 del 13 luglio, in una delle primissime pronunce in tema di processo tributario telematico, stabilisce l’irritualità del deposito digitale della costituzione in giudizio della parte resistente e la conseguente estromissione della documentazione prodotta per violazione dei principi costituzionali del giusto contraddittorio processuale e del diritto alla difesa.
Una società impugnava , con ricorso depositato con modalità cartacea, un avviso di intimazione notificato via pec con il quale l’agente della riscossione contestava il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali che la ricorrente asseriva non esserle mai state notificate; dall’estratto di ruolo la società deduceva che le stesse all’epoca non sarebbero state notificate né al domicilio fiscale né alla sede legale e chiedeva pertanto ai giudici di dichiarare la nullità delle cartelle presupposte all'intimazione per intervenuta decadenza del concessionario dal potere di riscossione ( ex art. 25 Dpr 602/1973).
L’agente della riscossione si costituiva in giudizio telematicamente con controdeduzioni e deposito di documenti opponendo l’irrilevanza del mutamento del domicilio all’agente della riscossione, non risultando, fra l’altro, alcuna variazione comunicata dalla contribuente.
I giudici di prime cure rilevano, su apposita eccezione formulata dalla ricorrente con memoria successiva, l’irrituale costituzione in giudizio di Equitalia effettuata con modalità telematica anche con riferimento al deposito degli atti e dei documenti prodotti.
A supporto della motivazione il collegio richiama il regolamento (Dm 163/2013) che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici del Ptt e il successivo decreto del direttore generale delle Finanze del 15 dicembre 2016 che ha individuato il momento (dies a quo) da cui è possibile utilizzare il deposito telematico degli atti processuali tributari , per la Regione Lombardia, a partire dagli appelli notificati dal 15 aprile 2017.
I giudici ricordano che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.18962/05- Cass. 2925/10) il principio in base al quale la costituzione in giudizio della parte resistente, tardiva o irrituale, non ne comporta l’inammissibilità, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d’ufficio, dovendole riconoscersi il diritto di difendersi così come previsto dall’articolo 24 Costituzione; nel caso di specie, tuttavia, prosegue il collegio, esso non può essere esteso alla possibilità della parte resistente di far salvi anche gli atti e le prove di cui intende avvalersi per inefficacia sostanziale degli applicativi in via telematica delle procedure, soprattutto in considerazione del fatto che il termine di cui all’articolo 32 del Dlgs 546/1992 è da considerarsi perentorio, anche in assenza di espressa previsione legislativa, per lo scopo che persegue e per la funzione che adempie rispetto al principio di difesa e a quello di contraddittorio.
I giudici infine ricordano che la norma di riferimento per le notifiche degli atti della riscossione è l’articolo 26 del Dpr 602/1973 che rinvia all’articolo 60 del Dpr 600/1973 il quale prevede che le notifiche, salvo il caso di consegna in mani proprie, vanno fatte al domicilio fiscale del destinatario (co. 1 , lett c); per i soggetti diversi dalla persone fisiche (art. 58) il domicilio coincide con il Comune in cui si trova la sede legale, o, in mancanza, la sede amministrativa.
Avendo pertanto il collegio verificato che la società contribuente aveva puntualmente indicato all’amministrazione finanziaria il nuovo indirizzo della sede legale nella dichiarazione dei redditi trasmessa nell’annualità accertata e non essendo quindi mai state eseguite le notifiche al domicilio fiscale della stessa regolarmente comunicato, conclude accogliendo il ricorso per l’inesistenza e la nullità assoluta delle cartelle determinando, per l’effetto, la caducazione dell’avviso di intimazione impugnato.

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