Controlli e liti

Processo telematico, il ricorso cartaceo non vincola l’ente impositore

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di Rosanna Acierno

La costituzione in giudizio da parte dell’ufficio in via telematica è sempre valida, anche quando il ricorso in primo grado sia stato avviato dal contribuente in modalità cartacea.

È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctr Emilia Romagna con la sentenza 1908/12/2018 depositata il 16 luglio ( clicca qui per consultarla ), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità e correttezza del giudizio espresso dai giudici della Ctp di Reggio Emilia nella (ormai nota) sentenza n. 245/2/2017, secondo cui le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso vincolerebbero anche l’ente impositore.

In particolare, la Ctp Reggio Emilia, (così come pure altre Commissioni di primo e secondo grado, quali la Ctp Foggia, con sentenza n. 1981/2/2017 e la Ctr Toscana, con sentenza n. 1377/5/2017), aveva ritenuto che solo nell’ipotesi di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo Pec, la costituzione in giudizio dell’ufficio avesse potuto avere luogo mediante Sigit. Conseguentemente, era stata dichiarata nulla la costituzione in giudizio dell’ufficio delle Entrate intervenuta a mezzo del sistema Sigit, laddove il ricorso introduttivo era stato invece notificato e depositato dal contribuente in maniera cartacea.

Secondo queste pronunce di primo grado, infatti, soltanto se il ricorso fosse introdotto tramite Pec, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente dovrebbe avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Sigit. Laddove, invece, il ricorso fosse introdotto in modalità cartacea, cioè con deposito presso la controparte o invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente dovrebbe avvenire in modo cartaceo, cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione. Pur confermando la legittimità della sentenza di primo grado nel merito, la Ctr Emilia Romagna ha ritenuto errata l’interpretazione dell’articolo 10, comma 3, del Dm 163/2013.

Secondo i giudici, infatti, alla luce della facoltatività che ancora oggi connota l’utilizzo del processo tributario telematico, il legislatore ha espresso il proprio favore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali e tale favore non può essere unilateralmente vanificato dalla scelta operata dal ricorrente di utilizzare ancora l’atto analogico tradizionale vincolando la controparte. Pertanto, sono totalmente prive di pregio le motivazioni addotte dai giudici di primo grado secondo cui le modalità di notifica e deposito utilizzate dal ricorrente vincolerebbero il resistente.

La disposizione contenuta nell’articolo 10 del Dm 163 del 2013, recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario è, infatti, concepita al fine di assicurare continuità agli istituti processuali nella loro esplicazione telematica, restando esclusa ogni possibile interpretazione restrittiva volta ad attribuire valore vincolante per il resistente alla modalità di notifica scelta dal ricorrente. Pertanto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto un tipico «error in judicando» l’affermazione della Ctp riportata nella sentenza impugnata secondo la quale l’Agenzia non risultava essersi costituita, né aver prodotto controdeduzioni e documenti.

Ctr Emilia Romagna, sentenza 1908/12/2018

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