Processo telematico al test dell’orario di notifica dell’atto via Pec
Il processo tributario telematico (Ptt), disciplinato dal Dm 4 agosto 2015, attivo dal 2017 su tutto il territorio nazionale, si dovrebbe caratterizzare per essere uno strumento di gestione dell’intero processo tributario senza limiti orari (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Tale “illimitata” gestione sembrerebbe trovare un freno nella notificazione tramite Pec degli atti a seguito di un’interpretazione estensiva, da parte dell’amministrazione finanziaria e della giurisprudenza, dell’articolo 16-septies Dl 179/2012 all’ambito tributario.
Tale articolo, secondo cui «la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo», è stato introdotto con l’intento di equiparare le notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario e quelle operate tramite Pec a difesa del diritto di riposo del destinatario, ma che allo stesso tempo lede i diritti agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione così come sollevato nell’ordinanza 16 ottobre 2017 Corte d’appello di Milano che ha demandato alla Corte Costituzionale la decisione sulla legittimità della disposizione.
In attesa di una pronuncia in merito, si ritiene necessario evidenziare che nell’ambito del processo tributario la notifica del ricorso alla controparte può avvenire, in base agli articoli 16 e 16-bis D.lgs. 546/1992 per il tramite dei seguenti canali:
•servizio postale con raccomandata A/R;
•ufficiale giudiziario;
•consegna diretta;
•pec del difensore (canale telematico diretto);
•notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario attraverso l’indirizzo Pec dell’Unep.
Relativamente alle notificazioni telematiche in ambito tributario l’articolo 5 Dm 163/2013 disponendo che «le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di Pec (e) si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e limitando l’applicazione delle disposizioni di cui al codice di procedura civile (tra cui l’articolo 147) esclusivamente al caso di notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario, farebbe ragionevolmente supporre la non applicazione, alle notifiche telematiche eseguite direttamente dal difensore, delle «ore 21» quale limite per far slittare di un giorno la data di notifica.
Infatti, se il Mef avesse voluto estendere le limitazioni previste nel rito civile a tutti i casi di notifica telematica, anche, in ambito tributario non avrebbe eseguito una tale specifica limitata esclusivamente a quest’ultima modalità di trasmissione, considerando, anche, che l’integrazione del Dl 179/2012 con l’articolo 16-septies da parte della legge di conversione (legge 221/2012) era già vigente alla data di emissione del Dm 163/2013 e di cui i ministri hanno tenuto conto in sede di stesura del decreto.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il voler limitare l’efficacia di una notifica del ricorso tramite Pec (primo atto necessario per accedere al Ptt) eseguita dopo le ore 21 dell’ultimo giorno per impugnare un avviso, non solo andrebbe contro lo scopo della procedura telematica, evidenziata nello stesso manuale della giustizia tributaria riferita al Ptt, ma anche contro il diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché le norme relative ai termini di impugnazione degli atti tributari che esprimendo i termini in giorni riconoscono, indirettamente, la possibilità di opporsi fino alle ore 23.59 dell’ultimo giorno disponibile decorrendo il nuovo dalle ore 00.00 e non dalle 21.