Processo tributario, controdeduzioni «libere»
La costituzione in giudizio del contribuente in modalità cartacea non vincola l’amministrazione finanziaria a costituirsi con la stessa procedura. Se il ricorrente notifica e deposita il ricorso in modalità cartacea, l’ufficio può comunque depositare le sue controdeduzioni telematicamente. Lo afferma la Commissione tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 104 del 5 febbraio, sull’eccezione di un contribuente per far valere l’illegittimità della costituzione telematica dell’amministrazione nonostante il giudizio fosse stato instaurato in cartaceo.
I giudici hanno deciso dopo un’attenta ricostruzione esegetica delle norme vigenti. Ripercorrendo l’iter normativo che ha portato alla digitalizzazione delle fasi della notifica e del deposito del ricorso, la Ctp ricorda che il Dm 163/2013, che ha regolamentato il processo tributario telematico (Ptt), prevede, per il ricorrente che notifichi il ricorso di primo grado tramite Pec, l’obbligatorietà di costituirsi in maniera telematica. Quindi, se il ricorrente sceglie quest’ultima modalità, deve continuare ad utilizzarla anche per l’appello. Ma questo non vincola la parte resistente a costituirsi secondo le forme adottate dal ricorrente.
Da ciò è conseguito che la scelta dell’amministrazione di depositare le controdeduzioni mediante il rito telematico - e, quindi, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, che aveva preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea - risulta assolutamente legittima. Dunque, lla costituzione in giudizio è pienamente valida.
Muovendo da tali premesse, i giudici ricordano inoltre l’irrilevanza della violazione di una norma processuale se il mero vizio procedimentale non ha recato nessun pregiudizio del diritto di difesa. Un principio che era stato stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 7665/2016)
Nell’attesa di un intervento normativo chiarificatore e degli ulteriori sviluppi giurisprudenziali, preme evidenziare che se il ricorso è notificato tramite Pec, la scelta dell’utilizzo del Sigit per la costituzione in giudizio vincola il ricorrente ma anche, in base all’articolo 10, comma 3, del Dm 163/2013, la parte resistente.