Processo tributario, dubbi sulla notifica telematica
Nel processo tributario il tema della notifica della sentenza alla controparte, da cui decorre il termine breve per l’impugnazione (60 giorni) anziché quello lungo (sei mesi), sta creando dubbi. Sia per la recente introduzione nel processo tributario del rito telematico sia per la giurisprudenza di merito e legittimità che ha orientamenti divergenti.
La norma di riferimento del codice di rito (articolo 38) prevede che la notifica dell’originale della sentenza o di sua copia autentica deve avvenire con modalità tradizionali (articolo 16) o consegna diretta, per posta o tramite ufficiale giudiziario. Il dubbio che si possa utilizzare anche la notifica via Pec è sorto dall’introduzione dell’articolo 16-bis, che consente alle parti di utilizzare tale modalità di notifica secondo quanto previsto dalla fonte secondaria di riferimento che disciplina il “nuovo” processo tributario telematico.
Alcune pronunce di merito e di legittimità hanno alimentato i dubbi, affermando in alcuni casi, quanto alle caratteristiche del documento/sentenza, che la sua notifica fatta in copia non autenticata è comunque idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione: conta il numerus clausus delle ipotesi di nullità della notifica ovvero che l’avvenuta notifica della copia semplice della sentenza di primo grado è inidonea a determinare la decorrenza del termine breve. Altre pronunce, con riferimento alla modalità di notifica, hanno affermato che quelle a mezzo Pec sono consentite laddove è operativa la disciplina del processo tributario telematico in quanto sulla decorrenza del termine breve il quadro normativo di riferimento esclude in radice di ipotizzare il conseguimento dello scopo proprio dell’atto, che sarebbe stato quello di decorrenza del termine breve di impugnazione, essendo le norme che stabiliscono cause di decadenza di stretta interpretazione.
Quindi la notifica elettronica non conforme ad alcun modello legale è da ritenersi giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria; in senso opposto, la notifica ai difensori della parte privata via Pec non può considerarsi inesistente in quanto, essendo avvocati ed appartenendo ad un Ordine, devono disporre di un indirizzo Pec sin dal novembre 2009 (è noto il principio in base al quale la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Il quadro giurisprudenziale che se ne ricava non è univoco.
A parere dello scrivente, la notifica della copia autentica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, trova il suo modello legale di riferimento esclusivamente nell’articolo 16 del codice di rito , come stabilito testualmente dall’articolo 38, non essendo pertanto ammessa la notificazione con modalità telematica della stessa; ciò in quanto il dato normativo andrebbe letto in modo logico-sistematico con i contenuti del Regolamento del processo tributario telematico che attualmente è stato attuato, tramite gli appositi decreti direttoriali emanati, per la parte di esso che disciplina il solo deposito degli atti, rimanendo “fuori” le successive fasi dell’udienza e della stesura della sentenza.
Da un punto di vista strettamente operativo la sentenza, attualmente analogica e non digitale, trasmessa tramite pec alla controparte, non potrebbe essere evidentemente né l’originale né la copia autentica, ma semplicemente una scansione (copia) della stessa, non rispettando quindi la prescrizione di legge.
Né tantomeno potrebbe essere invocata , in soccorso, la notifica ex legge 53/1994, che consente agli avvocati la notifica in proprio degli atti tramite Pec senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in virtù dell’esclusione esplicita della materia tributaria sancita dall’articolo 1 della stessa legge.
Nelle more sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni unite della Cassazione oppure del legislatore.