Controlli e liti

Processo tributario, i termini per le memorie sono perentori

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di Massimo Romeo

I termini previsti dall’articolo 32 del rito processuale tributario per presentare difese e documenti vanno considerati perentori, in quanto posti a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. Perciò il documento tardivamente prodotto non può essere preso in considerazione ai fini della decisione, altrimenti si priverebbe la controparte del potere di eccezione. Questo il principio che emerge dalla sentenza 1230/2018 depositata il 21 marzo dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (presidente e relatore Biancospino).

La questione finita all’attenzione dei giudici tributari milanesi riguardava l’impugnazione da parte di una srl di un avviso di intimazione emesso dopo una serie di atti prodromici (cartelle ed avviso di accertamento). Di essi il ricorrente eccepiva, fra i vari motivi, l’omessa notificazione.

L’agenzia delle Entrate sosteneva la legittimità della notifica effettuata col rito degli irreperibili mediante deposito presso la casa comunale e pertanto chiedeva l’inammissibilità del ricorso.

L’ agente della riscossione (Ader) a sua volta ribadiva la liceità del proprio operato: sia le cartelle sia il successivo avviso di intimazione sarebbero state regolarmente notificate: in base a tali titoli erano già state esercitate azioni esecutive (pignoramenti mobiliari e presso terzi). Inoltre, il credito erariale soggiacerebbe al termine di prescrizione ordinario decennale.

La Ctp di Milano decide di accogliere il ricorso con una motivazione sul rito orientata alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio processuale.

Dagli atti di causa era emersa la tardività delle difese e delle produzioni documentali dell’Ader, depositate in violazione dei termini previsti dall’articolo 32 del Dlgs 546/1992 ; tali produzioni, consistenti nella memoria di costituzione e documenti allegati, erano stati depositati ben oltre il termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.

La Commissione ricorda l’insegnamento della Cassazione in base al quale i termini di cui all’articolo 32 devono ritenersi perentori, in considerazione della funzione e dello scopo che il rispetto degli stessi svolge all’interno del processo, di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

L’esame dei documenti da parte dei giudici avrebbe comportato una sorta di rimessione in termini della parte tardivamente costituita , privando parte ricorrente del potere di eccezione; l’impossibilità di esaminare i documenti prodotti dall’Ader rendeva di conseguenza per i giudici non provate le affermazioni del concessionario riguardo all’avvenuta notificazione degli atti esattivi, non potendo ritenersi dimostrata la regolare formazione dei ruoli impugnati e delle conseguenti cartelle.

In relazione, poi, all’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate, esso non risultava prodotto in atti. E il solo deposito delle relate di notifica, conclude la Ctp di Milano, non poteva essere ritenuto sufficiente a dimostrare la regolarità della notificazione, essendo disgiunte e quindi prive di qualsiasi riferimento all’atto impugnato.

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