Processo tributario, nuove regole sulla sospensiva applicabili alle istanze già presentate
Entrano in vigore alcune delle disposizioni della riforma. Cinque i giorni entro cui dare notizie alle parti della fissazione della comparsa
In vigore da oggi 16 settembre, previste dalla riforma del processo tributarie, tra le novità con un immediato impatto vi sono le nuove regole sulla sospensiva.
Queste disposizioni trovano immediata applicazione in quanto la legge 130/2022 non prevede una particolare specificazione né un differimento come previsto per altre norme.
Ne consegue, in base a un’interpretazione letterale, che esse potrebbero applicarsi anche alle istanze già presentate per le quali non sia stata ancora fissata l'udienza cautelare. Aldilà dell’entrata in vigore, occorrerà verificare in concreto se alcune corti di giustizia tributaria riescano a rispettare le nuove regole.
Infatti, la legge 130/2022 prevede la fissazione dell'udienza al massimo entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (sinora si faceva riferimento a 180 giorni).
A tale novità, si associa l'ulteriore riduzione da dieci a cinque giorni liberi del termine entro cui dare notizia alle parti della fissazione dell’udienza.
Viene poi escluso che il merito possa essere deciso nell’udienza di sospensiva, e, viceversa, che la sospensiva sia assorbita dalla decisione di merito.
Infine, la decisione va pronunciata nella stessa udienza di trattazione ed il dispositivo immediatamente comunicato alle parti in udienza.
In concreto, appare improbabile che alcune commissioni tributarie che, per molti anni, non fissavano neanche la sospensiva o occorreva attendere vari mesi, ora, cambiando la denominazione, siano in grado di adempiere alla nuova stringente tempistica.
Basti pensare che negli ultimi anni il 40% circa dei ricorsi è stato accompagnato da un'istanza di sospensiva e ne è stato deciso solo un terzo, di cui circa la metà oltre 180 giorni.
Si tratterà allora di comprendere quale possa essere la conseguenza della ritardata/omessa fissazione dell'udienza cautelare.
Secondo l'attuale orientamento di legittimità, l’omessa pronunzia sulla richiesta di sospensiva non comporta la nullità della sentenza di merito, in quanto il presidente della commissione può decidere di differire la disamina dell’istanza cautelare all’udienza di merito (da ultimo Cassazione 7960/2022) .
Con la nuova norma che vieta l'unificazione delle trattazioni cautelare e di merito, dovrebbe considerarsi superata tale interpretazione. Resta invece da verificare l’attualità dell'ulteriore motivazione addotta in sede di legittimità (20454/2019) secondo la quale, cessando gli effetti della sospensione con la pubblicazione della sentenza, non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, seppur favorevole, sarebbe rimasta travolta dalla decisione di merito. Si spera che, aldilà delle conseguenze giuridiche, le “nuove corti” accelerino la tempistica di queste udienze: dal momento che gli accertamenti sono subito esecutivi e l’estratto di ruolo non è più impugnabile si rischia, in molti casi, in assenza di sospensiva, di cagionare seri danni agli interessati, rispetto a pretese infondate.