Controlli e liti

Processo tributario, ricorso ammissibile anche con motivi sintetici

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota


Il processo tributario è di tipo impugnatorio, è instaurato dal contribuente per contestare la legittimità della pretesa sulla base dei presupposti di fatto e diritto dell’atto impositivo ed ha oggetto delimitato ai soli motivi dedotti nel ricorso introduttivo. Pertanto va esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi di doglianza sono anche solo accennati. Così la sentenza 10524/2017 della Cassazione depositata ieri.

Un contribuente, sulla base di indagini bancarie, viene accertato per il 2001 ed il 2003 dall’Amministrazione, che gli ricupera a tassazione rispettivamente un maggior reddito di oltre 317mila e 443mila euro. Dalle risultanze dell’accertamento sui conti correnti intrattenuti con banche italiane è emerso che egli riceve da alcune banche estere accrediti non compatibili con la sua capacità contributiva, che gli vengono così ricuperati a tassazione quali «redditi diversi». Il contribuente si oppone deducendo genericamente l’illegittimità di entrambi gli atti impositivi. La pretesa non è fondata in quanto le movimentazioni bancarie contestate sono girofondi tra distinti conti correnti bancari. L’Amministrazione resiste. Il ricorso è inammissibile in quanto la narrazione risulta lacunosa in fatto e in diritto e non emergono le ragioni in base alle quali la condotta del contribuente possa ritenersi legittima e sia invece da intendersi illegittima l’attività accertativa. Prima dell’udienza di merito il contribuente, a seguito della lettura della costituzione dell’Ufficio, deposita una tempestiva memoria difensiva in cui integra con maggior precisione i vizi del ricorso introduttivo presentato. Nonostante il parziale accoglimento nel merito del giudice di primo grado con rideterminazione della pretesa, il contribuente propone appello. L’Amministrazione si costituisce insistendo per l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Il giudice di secondo grado questa volta sposa integralmente la sua tesi e dichiara inammissibile il ricorso per mancata e/o incerta indicazione dei motivi di impugnazione. Il contribuente non demorde e va in Cassazione, dove la Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Il giudizio tributario è di tipo impugnatorio, legato al controllo di legittimità della pretesa invocata dall’Amministrazione in base ai presupposti di fatto e diritto indicati nell’atto impositivo ed ha oggetto delimitato ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo in base alle contestazioni mosse dal contribuente.

L’inammissibilità del ricorso per mancanza assoluta o assoluta incertezza dei motivi di doglianza sussiste solo se il motivo, che pure non necessita di una formulazione particolarmente analitica, non permetta la corretta individuazione della censura mossa all’atto impugnato e tale vizio è comunque da escludersi quando le ragioni del ricorso sono solo formulate in maniera sintetica.

Cassazione, sentenza 10524/2017

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