Processo tributario, il termine dei 20 giorni per il deposito di documenti è perentorio
Le parti del processo tributario possono depositare documenti esclusivamente entro il termine di 20 giorni liberi prima dall'udienza di trattazione perché trattasi di termine di natura perentoria applicabile anche al processo di appello. Né il giudice dell’appello può tenere conto della documentazione tardivamente depositata nel giudizio di primo grado, altrimenti viene comodamente eluso questo termine perentorio. Va pertanto annullato l’accertamento del quale si è eccepita l’invalida sottoscrizione se l’Amministrazione produce tardivamente la delega di firma ante la Ctp e omette rituale deposito ante la Ctr. È quanto emerge dalla Ctr Campania, sentenza 11619/4/16 depositata lo scorso 20 dicembre 2016 (Presidente Spanò, relatore Avolio).
Nel 2014 l’Amministrazione accerta con il redditometro un uomo per l’annualità 2008. Il contribuente si oppone in Ctp, e, tra i vari motivi, contesta la validità della firma perché apposta da funzionario non validamente delegato e quindi non legittimato. L’udienza viene fissata dal Collegio di primo grado il 3 luglio 2015, mentre l’Ufficio si costituisce in giudizio in data 24 giugno 2015. Contestualmente deposita dispositivo di servizio tramite cui fornisce prova della legittimità della delega di firma dell’accertamento.
Pronta la replica del contribuente in udienza. La documentazione è stata depositata soltanto il 24 giugno, ossia oltre il termine di natura perentoria di 20 giorni liberi prima dell’udienza fissata per il 3 luglio. Solo con il deposito entro il 12 giugno la prova fornita dall’amministrazione poteva essere presa in considerazione.
La decisione
La pensa diversamente la Ctp che su tale punto dà torto al contribuente, mentre nel merito riduce parzialmente la pretesa. Non demorde l’uomo che propone appello: il giudice di primo grado ha ritenuto valida la delega di firma sulla base di prova non utilizzabile, ovvero su documento depositato dopo i 20 giorni stabilito dall’articolo 32 del Dlgs 546/92, termine avente natura perentoria. L’erario resiste in appello e chiede la conferma della decisione di primo grado; la documentazione, che attesta la presenza della delega, è comunque presente nel fascicolo di causa.
La Ctr accoglie però l’appello del contribuente. Le parti possono depositare documenti entro 20 giorni liberi prima la data dell’udienza. Tale termine ha natura perentoria, anche nel processo di appello. Nel caso di specie l’Amministrazione ha errato non depositando delega di firma entro detto termine, sia ante la Ctp che ante la Ctr. Precisa poi il giudice d’appello che non può tenere conto della documentazione irritualmente depositata dall’amministrazione in primo grado: infatti sarebbe così facilmente aggirato il termine di cui all’articolo 32.