Professionisti, la locazione dell’immobile è attività accessoria
La sentenza della Corte Ue del 9 luglio 2020 (causa C-716/2018) pone in evidenza le diverse versioni linguistiche delle norme fiscali interne assunte in attuazione della direttiva Iva n. 112/2006 e successive modifiche.
I giudici Ue si sono occupati della causa promossa da un professionista rumeno con volume d’affari non superiore a 65mila euro (circa 220mila Ron) in quanto il diritto della Romania prevede per i soggetti che non superano questa soglia un regime di esenzione dall’Iva rimanendo obbligati ad applicare l’imposta soltanto per le cessioni intracomunitarie. Nella sostanza si tratta di un regime analogo a quello forfettario che si applica in Italia, di cui alla legge 190/2014. L’avvocato rumeno, oltre ai normali introiti relativi alla sua attività professionale, aveva percepito anche un corrispettivo derivante dalla locazione parziale dell’immobile e con questo importo avrebbe superato la soglia di 65mila euro con la conseguente esclusione dal regime speciale.
Quindi l’avvocato insisteva affinché alla attività di locazione venisse attribuita la natura di «attività accessoria» per essere considerata esclusa dal volume d’affari come riferimento ai fini della applicazione del regime speciale.
Ed è in questo punto che si inserisce il diverso significato terminologico. L’articolo 174 della direttiva comunitaria elenca alcune operazioni considerate accessorie le quali non concorrono a formare il pro-rata di detrazione. Secondo la normativa italiana si tratta invece delle operazioni che non rientrano nell’oggetto della attività propria della impresa ai sensi dell’articolo 19 bis.
Invece, nella causa comunitaria, la locazione avrebbe dovuto essere considerata come operazione accessoria al fine della esclusione dal volume d’affari che serve come riferimento ai fini della applicazione del regime speciale di esenzione delle piccole imprese.
In sostanza il significato di operazione accessoria sarebbe, secondo l’interpretazione del diritto rumeno, molto più simile ad operazione esclusa.
I giudici comunitari ricordano che quando si è in presenza di regimi speciali le norme vanno interpretate restrittivamente e che nella direttiva comunitaria non c’è la definizione precisa di operazione accessoria. Ricorda altresì la Corte che la attività di locazione di beni immobili configura una attività economica rientrante nell’ambito di applicazione dell’Iva quando l’operazione di locazione viene effettuata per ricavare introiti aventi carattere di stabilità.
I giudici si sono quindi posti il problema se l’attività immobiliare sia stata effettuata o meno nell’ambito della attività professionale abituale del soggetto passivo, circostanza che deve essere esaminata dalle autorità fiscali locali. Tuttavia, i giudici comunitari giungono ad una conclusione, anche se non limpidissima, e cioè che una simile locazione non configura una operazione accessoria (leggasi esclusa) qualora detta operazione sia effettuata nell’ambito dell’attività professionale abituale.