Finanza

Professionisti, i contributi integrativi alle Casse possono incidere sul calcolo del fondo perduto

Gli importi possono rivelarsi ininfluenti nella verifica del calo di fatturato ma lo stesso non può dirsi per il computo dell’aiuto spettante

di Luciano De Vico

L’inclusione o meno del contributo integrativo dovuto alle casse professionali nel calcolo del nuovo contributo a fondo perduto del decreto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021) determina effetti non irrilevanti nella quantificazione del bonus.

Il problema nasce dal famigerato concetto di «fatturato», privo di una chiara definizione di legge, da cui dipende sia la verifica del presupposto per accedere al contributo, sia l’importo erogabile. Si ricorda, in proposito, che i professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome addebitano in fattura e assoggettano a iva il contributo integrativo.

A prima vista, sembrerebbe che la sua inclusione nel fatturato sia priva di rilievo, considerato che lo stesso contribuisce in egual misura (se l’aliquota non è variata dal 2019 al 2020), ad alimentare la base imponibile Iva di entrambi i periodi d’imposta. Ma così non è. Se infatti il contributo integrativo è ininfluente ai fini della verifica del calo di fatturato, lo stesso non può dirsi per il calcolo del contributo spettante.

L’esempio dell’avvocato

Un esempio può essere utile a chiarire la questione. Un avvocato nel 2019 ha fatturato compensi per complessivi 45mila euro che, con l’aggiunta del contributo integrativo dovuto alla Cassa forense, fanno lievitare la base imponibile Iva a 46.800 euro. Nel 2020 i compensi sono stati 20mila, e la base imponibile Iva 20.800. Il calo del fatturato è comunque pari al 55,56%, considerando sia i soli compensi sia i compensi maggiorati del contributo previdenziale. Ciò che varia, invece, è l’ammontare del contributo spettante che sarà pari a 1.250 euro se si considerano i soli compensi e a 1.300 euro se si aggiunge anche il contributo integrativo.

Il totale delle fatture attive

In assenza di specifiche indicazioni in proposito e tenendo conto dei chiarimenti forniti lo scorso anno dall’agenzia delle Entrate e delle istruzioni per la compilazione dell’istanza, si ritiene che nel concetto di fatturato rientri anche il contributo previdenziale dovuto alla cassa, in quanto fa parte del totale delle «fatture attive».

Si potrebbe obiettare che il contributo a fondo perduto sarebbe così erogato su una somma che non è indicativa dell’effettivo pregiudizio subito dal contribuente, il quale si limita a ricevere dal proprio cliente il contributo integrativo e a versarlo alla propria cassa di appartenenza, ma la norma evidentemente non ha tenuto conto di questa circostanza.

Considerate però le pesanti sanzioni in caso di errori, una conferma ufficiale sarebbe quantomeno auspicabile.

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