Finanza

Professionisti in corsa anche per i sostegni-bis: decisive le fatture emesse

Il contributo integrativo per le Casse di previdenza e di assistenza andrà incluso nel calcolo del fatturato ma non sarà rilevante per il limite dei ricavi

di Gabriele Ferlito

L’articolo 1 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 maggio, porta con sé il nuovo round di ristori tanto atteso dagli operatori economici, compresi i professionisti. Oltre a un indennizzo automatico per chi ha già ricevuto il contributo Sostegni è previsto un contributo alternativo/integrativo, parametrato ad un periodo di riferimento aggiornato di tre mesi. Inoltre, si introduce un indennizzo del tutto nuovo, parametrato al peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019, i cui contenuti sono per il momento indefiniti.

Il nuovo contributo automatico

I commi da 1 a 4 della norma prevedono che i beneficiari del contributo Sostegni riceveranno in automatico un nuovo importo a fondo perduto, delle stesso ammontare del precedente.

Il contributo è erogato direttamente dalle Entrate a condizione che i destinatari abbiano la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

Anche la modalità di fruizione resta la medesima del contributo Sostegni. Pertanto, se il contribuente aveva optato per l’erogazione diretta delle somme, riceverà un nuovo pagamento sullo stesso conto corrente comunicato in precedenza. Se invece aveva optato per il credito di imposta, si troverà nel cassetto fiscale un nuovo importo da utilizzare in compensazione.

Il nuovo contributo a fondo perduto alternativo/integrativo

I commi da 5 a 15 della norma sono invece dedicati ad un ristoro alternativo a quello automatico di cui ai precedenti commi. In tal caso occorrerà sempre l’inoltro di una nuova istanza da parte del contribuente (i termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza saranno disciplinati da un apposito provvedimento del direttore delle Entrate).Come per il decreto Sostegni, è previsto un limite di ricavi del 2019 pari a 10 milioni di euro.

La riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile va invece verificata confrontando il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con la spostamento in avanti di tre mesi del periodo di riferimento. In ogni caso, l’importo del contributo non potrà superare i 150.000 euro. Il contributo alternativo non spetta ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Coloro che hanno beneficiato del contributo automatico, ma che avrebbero diritto ad una maggiore somma applicando il metodo alternativo, otterranno l’importo differenziale a seguito della presentazione dell’istanza (se invece dall’istanza deriva un contributo inferiore rispetto a quello automatico le Entrate non vi daranno seguito).

Per chi ha ricevuto il contributo Sostegni, alla riduzione di fatturato si applicano le seguenti percentuali parametrate ai ricavi/compensi del 2019:

• 60% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 100.000 euro;

• 50% con ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 euro;

• 40% per con ricavi o compensi da 400.000 a 1 milione di euro;

• 30% con ricavi o compensi da 1 milione a 5 milioni di euro;

• 20% con ricavi o compensi da 5 milioni a 10 milioni di euro.

Il ristoro alternativo potrà essere chiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dal contributo Sostegni. In questo caso, però, alla riduzione di fatturato si applicano le seguenti percentuali:

• il 90% fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;

• il 70% da 100.000 a 400.000 euro;

• il 50% da 400.000 a 1 milione di euro; il 40% da 1 milione a 5 milioni di euro;

• il 30% da 5 milioni a 10 milioni di euro.

I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva devono inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio e le attività di controllo, viene fatto rinvio alle disposizioni del decreto Sostegni, in quanto compatibili.

Il nuovo contributo sul peggioramento del risultato economico

I commi da 16 a 27 dell’articolo 1 introducono un ulteriore contributo a fondo perduto (per il quale sono stati stanziati 4 miliari di euro), condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno precedente.

Alla stato la misura risulta alquanto indefinita nei contenuti, dato che i parametri da porre a confronto e la percentuale di riduzione per l’accesso alla misura andranno stabiliti con un decreto del Mef.

Viene però precisato sin da ora che l’ammontare dell’indennizzo andrà determinato al netto dei contributi a fondo perduto già fruiti in precedenza (a partire dal contributo Rilancio).

Il nuovo contributo è peraltro subordinato all’autorizzazione dell’Unione europea, considerato che il Temporary Framework allo stato prevede, quale criterio di indirizzo per gli aiuti di Stato, la perdita di almeno il 30% del fatturato.

Per inoltrare la richiesta occorre avere inviato entro il 10 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Per fruire della misura si dovrà pertanto anticipare la scadenza per la presentazione della dichiarazione.

Le regole per i professionisti

Si ricorda che per la comparazione dei fatturati, le Entrate hanno chiarito che occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione in base all’articolo 6 del Dpr 633/1972. Per i professionisti, ciò vuol dire che occorre avere riguardo alla data delle fatture emesse nel periodo di riferimento, non rilevando (nemmeno per i forfettari o i semplificati) questioni di competenza economica delle operazioni o la data di pagamento delle fatture.

Altri importanti chiarimenti per i professionisti sono stati forniti con la circolare 5/E/2021. Anzitutto il contributo integrativo per le Casse di previdenza e di assistenza, addebitate in fattura dai professionisti, va incluso nel calcolo del fatturato (in quanto somme che costituiscono parte integrante della base imponibile Iva). Tali somme non rilevano invece ai fini del limite di ricavi, in quanto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, le somme ricevute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente (articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/1972), purché regolarmente documentate, non vanno incluse tra i compensi di lavoro autonomo e pertanto non vanno computate né nel fatturato né tra i ricavi. Diversamente, rilevano ai fini del calcolo del fatturato i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, eccetera) addebitati in fattura al committente.

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