Professionisti e intermediari, l’incarico cumulativo deve essere analitico
L’incarico pluriennale per la trasmissione telematica dei modelli fiscali è applicabile già dal 30 giugno 2019, anche per i mandati professionali eventualmente già sottoscritti dal contribuente in precedenza (entro il triennio precedente), previo aggiornamento dei modelli interessati. A chiarirlo è il Cndcec con l’informativa numero 71 di ieri, con la quale, ha anche reso noto che da «informazioni apprese presso le competenti sedi istituzionali» potrà essere emanato un decreto interministeriale che fisserà le modalità di accesso da parte delle «Pubbliche Amministrazioni» (quindi, non solo dell’amministrazione finanziaria) alle fatture elettroniche per le quali il contribuente ha aderito al servizio gratuito delle Entrate di «fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche» (non a quello di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», per le quali si rinvia al Sole 24 Ore del 25 luglio 2019).
L’articolo 4-ter del decreto crescita ha introdotto l’incarico cumulativo agli intermediari abilitati per l’invio telematico delle dichiarazioni o delle comunicazioni all’agenzia delle Entrate, senza stabilire però una specifica decorrenza di questa semplificazione.
Ha previsto, invece, che le amministrazioni interessate alla novità debbano provvedere «alle attività relative all’attuazione» della disposizione in commento (nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili). In particolare, se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un intermediario abilitato (ad esempio, un dottore commercialista, un consulente del lavoro, un avvocato, un revisore, un agrotecnico o un perito agrario), quest’ultimo deve rilasciargli, «anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica» all’agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni.
Questo impegno cumulativo può essere contenuto anche «nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente», a patto che siano indicate nello stesso le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali l’intermediario abilitato si impegna a trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.
Il documento che attesta l’impegno (il mandato professionale o l’impegno ad hoc) deve contenere la durata dello stesso, la quale comunque vale fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta (articolo 3, comma 6-bis, Dpr 22 luglio 1998, numero 322).
Secondo l’informativa 71 la disciplina introdotta è una norma procedimentale, quindi, deve ritenersi applicabile sin dalla data della sua entrata in vigore (30 giugno 2019), con riferimento anche ai mandati professionali eventualmente già sottoscritti dal contribuente in epoca precedente alla predetta data (e comunque non anteriore al triennio), che andranno opportunamente integrati, qualora non rechino l’indicazione in forma analitica delle dichiarazioni e comunicazioni oggetto del mandato stesso.
Conservazione fatture
L’informativa 71 ha ricordato le caratteristiche del servizio dell’agenzia delle Entrate di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», precisando che è differente e autonomo rispetto a quello di «fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche».
Per quanto riguarda «l’accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai file delle fatture elettroniche, per le quali il contribuente abbia aderito al servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate», l’informativa di ieri del Cndcec ha precisato che da «informazioni apprese presso le competenti sedi istituzionali» risulta «che potrà essere emanato un decreto interministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà fissare le modalità con cui detto accesso potrà essere effettuato».