Professionisti, presunzione legale solo sui versamenti
È legittimo il sequestro preventivo sui beni del professionista fondato solo sulle presunzioni legali conseguenti ad indagini finanziarie, a condizione che siano considerati solo i versamenti non giustificati sui conti e non anche i prelevamenti.
Ad affermarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 44562 depositata ieri ( clicca qui per consultarla ).
Un professionista veniva indagato per diversi reati tributari tra cui la dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette perché, in esito ad un'indagine finanziaria, sui suoi conti correnti erano contestati maggiori compensi.
Il Gip emetteva un decreto di sequestro preventivo che veniva successivamente ridotto dal Tribunale.
Il Procuratore proponeva allora ricorso per Cassazione lamentando che le presunzioni legali previste in ambito tributario sulle movimentazioni dei conti correnti hanno valore indiziario del reato e pertanto il sequestro era stato illegittimamente ridotto.
La Suprema corte ha ritenuto fondato il ricorso pur precisando i limiti dell'applicabilità della citata presunzione.
Sotto un profilo fiscale, la norma prevede che sia i prelevamenti sia i versamenti possano essere considerati ricavi se il contribuente non fornisce adeguata prova contraria.
Nel 2014 la Corte costituzionale (228/2014) ha ritenuto che per i lavoratori autonomi la presunzione potesse operare solo con riferimento ai versamenti, con la conseguenza che i prelevamenti non potevano considerarsi compensi non dichiarati.
Il Tribunale, nel ridurre il sequestro, aveva ritenuto che per i professionisti non operasse la presunzione sulle indagini bancarie neanche per i versamenti, ma tale interpretazione si poneva in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza in materia.
I giudici di legittimità hanno così affermato il principio secondo il quale per i professionisti la presunzione legale è operativa solo per i versamenti non giustificati.
Ne è così conseguito che il provvedimento di sequestro doveva essere ridotto solo nella misura corrispondente alle imposte calcolate sui prelevamenti e non integralmente.
La pronuncia recepisce, in ambito penale, la modifica intervenuta in relazione alle presunzioni fiscali derivanti da indagini bancarie a carico di professionisti e lavoratori autonomi. Tale modifica si era resa necessaria a seguito della censura operata dalla Corte costituzionale.
In ogni caso, viene confermato l'orientamento, secondo il quale, più in generale, le presunzioni fiscali, non possono considerarsi prova nel processo penale di merito ma sono sufficienti per fondare il provvedimento cautelare di sequestro.