Professionisti, punito l’ostacolo alla tracciabilità
L’aspetto più sensibile è rappresentato dalle conseguenze penali. Si ricorda che scatta il riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale) nei confronti di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Se detti beni e denari sono impiegati in attività economiche si commette il reato di analoga gravità previsto dall’articolo 648-ter.
La giurisprudenza è stata sinora molto rigorosa: da tali pronunce emergono i rischi cui sono esposti i professionisti nell’assistenza ai clienti. Basti pensare che di recente i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente il reato di riciclaggio in capo al rappresentante legale e al socio di una società che avevano fatto transitare dalla contabilità, sotto forma di finanziamento, i proventi derivanti da un contrabbando di idrocarburi ascritto ad un loro parente (Cassazione, sentenza 11491/2017).
È stato ancora ritenuto integrare riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere (Cassazione, 1422/2012). E ancora configura di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, e acceso presso un differente istituto di credito (Cassazione, 546/2011), e ciò pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito (Cassazione, 47375/2009). Non è necessario infatti che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata (Cassazione, 1422/2012 e 3397/2012).
Il riciclaggio (a differenza dell’autoriciclaggio) richiede necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi estranei al delitto principale (da cui provengono i denari): la difficoltà da parte dell’accusa, spesso, risiede proprio nel provare la consapevolezza del terzo della provenienza delittuosa di tali beni/utilità.
L’autoriciclaggio (articolo 648-ter, n. 1, del Codice penale) risolve queste difficoltà di provare il consapevole coinvolgimento del terzo nella “ripulitura” delle somme illecite: è infatti lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale (da cui derivano i beni e le utilità) a trasferirle, investirle, impiegarle ecc. Ne consegue che i reati tributari, societari, fallimentari possono spesso costituire i delitti-fonte allorché i proventi illecitamente conseguiti vengono trasferiti, investiti o impiegati in attività economiche. Rispetto al riciclaggio è richiesto un ostacolo all’identificazione della provenienza non generica ma concreta. La circostanza non è di poco conto perché, secondo i giudici di legittimità, il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito.
Il professionista che assiste il cliente deve tener presente il momento in cui è stato commesso il delitto-fonte. L’autoriciclaggio è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ma il reato-presupposto può essere stato commesso anche prima; ovviamente occorre che l’accusa provi l’esistenza della violazione, non potendosi solo presumere (Cassazione, sentenza 13901/2016 in un caso di rientro di capitali da parte dell’erede). Così se in passato un contribuente ha commesso un delitto tributario, societario, fallimentare – ancorché prescritto – rischia comunque di essere perseguito per autoriciclaggio ove il trasferimento o l’impiego avvenga dopo il 1° gennaio 2015.