Pronti i codici tributo per i versamenti
Definiti i codici tributo per l’Iva dovuta a seguito del cosiddetto split payment. Con la risoluzione 139/E di ieri , l’agenzia delle Entrate ha reso noti i codici che le pubbliche amministrazioni e le società dovranno utilizzare per il versamento dell’Iva in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Si ricorda che le pubbliche amministrazioni e le società, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali sono obbligati, con riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, a scindere il pagamento del corrispettivo, con quello dell’imposta; quest’ultima versata direttamente all’Erario dalla Pa o dalla società.
Il provvedimento prevede, innanzitutto, l’istituzione di due codici tributo che variano in funzione del modello utilizzato ai fini del pagamento dell’imposta:
•«6041» per il modello F24;
•«621E» per il modello F24 Ep.
A questo proposito, se il pagamento avviene tramite il modello F24, bisognerà compilare la sezione «Erario» e, in corrispondenza della relativa colonna «importi a debito versati», indicare il relativo codice tributo specificando il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.
Per i versamenti effettuati con il modello «F24 enti pubblici» occorrerà, invece, indicare nella sezione «contribuente», il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione, nel campo «sezione», il valore «F» e nei rispettivi campi il codice tributo, il mese per cui si effettua il versamento e l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.
La risoluzione precisa, inoltre, che i versamenti effettuati con modello F24 e relativi all’imposta dovuta in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti devono essere eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile: per questi pagamenti, inoltre, non può essere utilizzato l’istituto della compensazione.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 139/E/2017