Controlli e liti

Proprietà contadina, requisiti per gli sconti ottenibili dopo l’atto

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di Gian Paolo Tosoni

Le agevolazioni in materia di imposta di registro fissa per l’acquisto di terreni, spettano anche alle società che, al momento della stipula dell’atto, non sono in possesso dei requisiti necessari ove li conseguano subito dopo. È quanto affermato dalla Ctr Puglia con sentenza 2543/14/17 (presidente e relatore Leuci) che ha sostanzialmente confermato la decisione dei giudici di primo grado.

Questo il fatto. Una Srl agricola acquistava dei fondi rustici e chiedeva l’applicazione delle agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina, previste dal Dl 194/2009. Tali agevolazioni consentono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola di acquistare i terreni agricoli pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%. L’acquirente può essere anche una società e in questo caso l’iscrizione previdenziale è richiesta per la persona che attribuisce alla società la qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le Srl, il requisito deve essere verificato in capo all’amministratore.

La società chiedeva le agevolazioni in quanto dedita solo alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile; tuttavia, l’amministratrice che avrebbe dovuto attribuire la qualifica di Iap alla società, pur avendo dichiarato di essere imprenditrice agricola professionale e di essere regolarmente iscritta alle liste previdenziali Inps, non risultava effettivamente iscritta nella gestione agricola né in possesso del certificato rilasciato dalla Regione che attesta il possesso della qualifica professionale.

Dopo la stipula dell’atto, la società si era resa conto della mancanza e aveva sostituito l’amministratore con un altro soggetto regolarmente iscritto nella previdenza agricola.

L’Agenzia notificava avviso di liquidazione ritenendo che l’acquisto del terreno non potesse fruire delle agevolazioni giacché eseguito in assenza di uno dei requisiti; al contrario, il ricorrente sosteneva che l’aver sanato il difetto prima della notifica di un avviso di liquidazione rendesse fruibili le agevolazioni stesse.

La Ctp accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata dalla Ctr Puglia.

I giudici di secondo grado respingono l’appello delle Entrate e ricordano, anzitutto, che a seguito della riforma del 2004, le agevolazioni spettano anche alle società in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Inoltre la Ctr afferma che il difetto di iscrizione previdenziale è ascrivibile all’amministratore e non alla società; pertanto, la società, avendo prontamente sanato l’irregolarità iniziale, va ammessa ai benefici. Tale principio, si legge nella sentenza, era stato già affermato dalla Cassazione con la pronuncia 16072/2013 la quale aveva riconosciuto i benefici fiscali anche agli Iap in assenza della certificazione.

Per la Ctr, quindi, le società possono richiedere le agevolazioni anche prima di aver ottenuto la qualifica di Iap. Tale principio trova un minimo di riscontro nell’articolo 1, comma 5-ter, del Dlgs 99/2004 che prevede 24 mesi di tempo per il conseguimento dei requisiti, ma l’iscrizione previdenziale deve essere immediata.

Ctr Puglia, sentenza 2543/14/2017

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