Proroga estesa ai titolari di società in «trasparenza»
La proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Unico 2014 e Irap 2014 riguarda una platea ben specifica di contribuenti che vale la pena inquadrare precisamente per evitare errori nella gestione della scadenza di lunedì prossimo, 7 luglio.
Studi di settore. La proroga interessa i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro. Rientrano nell'ambito applicativo della proroga anche i soggetti che non applicano gli studi di settore in virtù di specifiche cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi.
Principio di trasparenza. Il differimento riguarda anche i contribuenti che sono interessati dall'attribuzione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per trasparenza, laddove il soggetto partecipato eserciti un'attività per la quale è comunque stato approvato uno specifico studio di settore. In pratica, quindi, possono fruire della proroga anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti nonché i soci di società di capitali trasparenti.
Minimi. Il Dpcm prevede espressamente che la proroga si renda applicabile anche ai cosiddetti "contribuenti minimi" (articolo 27 del Dl 98/2011) a prescindere dal fatto che tali soggetti siano esclusi per legge dall'applicazione degli studi di settore.
I nuovi termini, invece, non riguardano i soggetti Ires che – anche se assoggettati agli studi di settore – sono interessati da ordinari termini di versamento che scadono successivamente al 16 giugno 2014. Ciò può avvenire, ad esempio, in caso di approvazione del bilancio, sussistendo i presupposti di legge, nel maggior termine di 180 giorni oppure se il periodo d'imposta della società non coincide con l'anno solare.
Lo slittamento è applicabile per tutti i versamenti che scaturiscono da Unico 2014 o dalla dichiarazione Irap 2014. Sono oggetto di proroga, quindi, anche il versamento del saldo Iva 2013 derivante dalla dichiarazione unificata, l'imposta dovuta per l'adeguamento volontario agli studi di settore, le imposte sostitutive liquidate in dichiarazione (ad esempio la sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa e la cedolare secca), le imposte patrimoniali (Ivie e Ivafe) e i contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate.
Bisogna ricordare che la proroga si rende applicabile anche per i soci di Srl iscritti alla gestione Inps artigiani o commercianti, qualora la Srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale (risoluzione Entrate 16 luglio 173/E/2007). Tuttavia in questi casi occorre ricordare che il differimento interessa esclusivamente il versamento dei contributi Inps (saldo 2013 e acconto 2014), in quanto le imposte erariali dovute rimangono dovute alle ordinarie scadenze (risoluzione 59/E/2013). Ciò è giustificato dal fatto che le imposte personali dei soci non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata. È questa una peculiarità cui occorre prestare attenzione perché il rischio errore è elevato trattandosi di casi piuttosto diffusi nella pratica quotidiana.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware