Adempimenti

Prorogati i termini di presentazione per i modelli 770

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di Roberta Braga

I modelli dei sostituti d'imposta (compresi gli intermediari e le Amministrazioni dello Stato), nella versione ordinaria e semplificata, che il sostituto è chiamato ad utilizzare nel 2015, con riferimento al periodo di imposta 2014, le relative istruzioni e le specifiche tecniche di trasmissione, oltre alle relative rettifiche, sono stati approvati con i Provv. Agenzia Entrate 15.1.2014, nn. 4792/2015, 4793/2015, i Provv. Agenzia Entrate 19.2.2015, nn. 23917/2015 e 23895/2015, ed in seguito integrati e revisionati con il Provv. Agenzia Entrate 11.5.2015, n. 64322/2015.
In base alle funzioni svolte dai due modelli e, pertanto, alle tipologie di dati ed informazioni da comunicare ed ai quadri da compilare, i datori di lavoro, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pensionistici sono obbligati a presentare uno o ambedue i modelli.
Il Mod. 770/2015 Semplificato include i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (sempre che il sostituto d'imposta non abbia l'obbligo di presentare anche il Mod. 770/2015 Ordinario), ai dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi ed alle ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Diversamente, si ricorre al Mod. 770/2015 Ordinario per comunicare i dati relativi a ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d'imposta utilizzati.
Il Mod. 770/2015 Semplificato deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX, quando il sostituto d'imposta non deve presentare anche il Mod. 770/2015 Ordinario.
Se il sostituto d'imposta, per le ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2014, deve presentare anche il Mod. 770/2015 Ordinario, ha l'obbligo di inviare il Mod. 770/2015 Semplificato privo dei Quadri ST, SV e SX, che affluiscono nel Mod. 770/2015 Ordinario (in tale caso, va effettuato il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo per il 2014 ed entro il termine di presentazione del Mod. 770/2015).
I sostituti d'imposta possono, a loro scelta, suddividere il Mod. 770/2015 Semplificato con un invio separato del frontespizio, delle Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e dei Quadri SS, ST, SV, SX ed SY rispetto a quello delle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e ai corrispondenti Quadri SS, ST, SV, SX, ed SY, purché si debbano inviare sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed a condizione che non vi siano compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Termini e modalità di trasmissione – Novità
I Modd. 770/2015, nella versione semplificata ed ordinaria, devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica entro il 21.9.2015, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
In effetti, la scadenza iniziale di invio del modello dei sostituti del 31.7.2015 è stata spostata al 21.9.2015 a seguito di D.P.C.M. 28.7.2015, pubblicato sulla G.U. 30.7.2015 (Comunicato stampa 30.7.2015, n. 159).
La posticipazione del termine comporta anche la proroga alla stessa data del termine finale per procedere, qualora non si sia provveduto, entro il 9.3.2015, all'invio telematico delle Certificazioni Uniche relative al 2014 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (ad esempio, le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni).

Modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario – Novità
Le novità più eclatanti e di assoluto rilievo recepite dai modelli dichiarativi di quest'anno impattano sul Mod. 770/2015 Semplificato, in conseguenza dell'introduzione del bonus di € 80 al mese a favore dei dipendenti ed assimilati che presentano i presupposti soggettivi richiesti e dell'approvazione della nuova certificazione unica, che ha segnato il definitivo abbandono del precedente mod. Cud.
Pertanto, sono state profondamente modificate la parte A (Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme) e la parte B (Dati fiscali) della Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente ed assimilati contenuta all'interno del Mod. 770/2015 Semplificato.
Tuttavia, anche il Mod. 770/2015 Ordinario non è immune da cambiamenti, dal momento che tiene conto della nuova misura del 26% della ritenuta sui redditi di capitali ai sensi dell'art. 3, D.L. 24.4.2014, n. 66, conv. dalla L. 23.6.2014, n. 89 (26%), a partire dall'1.7.2014, come emerge, ad esempio, dal quadro SH.
Infine, si segnala che, nel frontespizio di entrambi i modelli dei sostituti (Mod. 770/2015 Semplificato ed Ordinario), con riferimento al riquadro dedicato al visto di conformità, in base all'art. 1, co. 574, L. 27.12.2013, n. 147, per l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori alla soglia di € 15.000 annui, si rende necessaria l'apposizione del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

Modello 770/2015 Semplificato – Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale – Novità
Nella Parte A della comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, è presente un spazio ad hoc per indicare il Comune, la Provincia e il codice comune in relazione al domicilio fiscale alla data dell'1.1.2014 e al domicilio fiscale alla data dell'1.1.2015.
Inoltre, debutta la nuova sezione “Riservato ai percipienti esteri” con il campo 43 “Codice Stato estero” quando il percipiente redditi di lavoro dipendente ed assimilati è un soggetto non residente.
In tale ipotesi, si rileva il codice dello Stato estero di residenza del percipiente e dalla Tabella SG.
Nella Parte A, fa il suo ingresso il campo 8 “Categorie particolari” da utilizzare se il percipiente è, per esempio, un lavoratore dipendente all'estero, oltre al nuovo campo 10 “Casi di esclusione dalla precompilata” (casi particolari di presentazione della certificazione unica esclusi dall'obbligo della dichiarazione precompilata).
Si ricorda che, nelle annotazioni (codice AA), il sostituto deve indicare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente deve versare autonomamente i tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.
All'interno della sezione “Detrazione e crediti” della comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, parte B, compaiono ex novo i campi destinati al bonus di € 80 riconosciuto o non riconosciuto nel corso del 2014, tra i quali figurano il campo 119 (codice 1 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato tutto o in parte, codice 2 se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte), il campo 120 contenente il bonus eventualmente erogato anche solo in parte, il campo 121 per il bonus non erogato, il campo 122 che indica il bonus precedentemente riconosciuto ed eventualmente recuperato in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a seguito della modifica ovvero del venir meno in capo al lavoratore delle condizioni per la relativa fruizione e, da ultimo, i campi da 123 a 127 per il bonus di € 80 erogato da altri soggetti.

Modello 770/2015 Semplificato – Comunicazione dati certificazione di lavoro autonomo – Nuove causali
In merito alle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, del Mod. 770/2015 Semplificato, il riquadro “Dati relativi alle somme erogate” accoglie causali nuove o revisionate come di seguito riportato (punto 1 della comunicazione dati certificazioni di lavoro autonomo):
- L (redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito);
- L1 (redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione);
- M1 (redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere);
- O1 (redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ai sensi della circolare Inps n. 104/2001);
- V1 (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

Modello 770/2015 Ordinario – Quadro SH – Novità
Il Quadro SH del Mod. 770/2015 Ordinario è a disposizione dei sostituti d'imposta persone fisiche, dei soggetti di cui all'art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, degli enti non commerciali non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per esporre gli interessi, i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31.12.1996, e trasferiti nella titolarità del Mef collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.a., assoggettati alla ritenuta del 6,25% o del 12,50% di cui all'art. 1, D.L. 19.9.1986, n. 556, conv. dalla L. 17.11.1986, n. 759, corrisposti nell'anno 2014).
Relativamente ai redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta in base all'art. 26, co. 5, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ed ai proventi corrisposti a soggetti non residenti, che siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta, attraverso stabili organizzazioni estere di imprese residenti, i soggetti diversi dai sostituti di imposta tenuti a compilare il quadro SH del Mod. 770/2015 Ordinario devono presentare il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali ovvero degli enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati (Mod. Unico 2015 SC o Mod. Unico 2015 ENC, a seconda del tipo di dichiarazione interessato).
Ex art. 3, D.L. 66/2014, conv. dalla L. 89/2014, si rende applicabile l'aliquota del 26% sugli importi delle ritenute divenuti esigibili a decorrere dall'1.7.2014.

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