Controlli e liti

Prova analitica per superare l’accertamento con indagini finanziarie

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di Roberto Bianchi

La presunzione legale juris tantum, scaturente dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/1973, può essere superata dal contribuente esclusivamente concedendo prova liberatoria dalla quale si evinca che sono stati tenuti in debita considerazione, nelle dichiarazioni tributarie presentate, i movimenti effettuati sui conti bancari, oppure che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non hanno correlazioni con alcuna operazione imponibile, necessitando in tale circostanza la dimostrazione, da parte del contribuente, della provenienza e della destinazione dei singoli pagamenti in merito ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi e alle diverse ragioni giustificative degli accrediti e dei prelievi. Ne discende che il contribuente è chiamato a esibire una prova analitica, con evidenza distinta della riferibilità di ogni versamento bancario, in maniera tale da documentare come ciascuna delle singole operazioni effettuate risulti essere avulsa da circostanze imponibili. E il giudice è chiamato, in un momento successivo, a verificare in maniera rigorosa l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza e inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro con le movimentazioni bancarie. Sono le principali conclusioni dell’ordinanza 5346/2018 della Suprema corte.

L’Ufficio ha presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr in quanto il collegio di merito, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha rideterminato i maggiori ricavi di quest’ultimo rispetto a quelli considerati dall’Amministrazione nei due avvisi di accertamento notificati al contribuente, ritenendo che i versamenti riscontrati sui conti correnti bancari, rientranti nel volume di affari concernente gli anni 2009 e 2010, erano per ciò stesso da considerare giustificati.
Con l’unico motivo proposto l’Ufficio ha dedotto la violazione dell’articolo 32 comma 1 n. 2 del Dpr 600/1973 in quanto la Ctr, nel ritenere che la presunzione di cui al ricordato articolo 32 risultasse vinta sulla mera circostanza che gli importi accertati dalle movimentazioni fossero coperti dal fatturato, avrebbe disatteso i principi più volte espressi dalla Suprema corte.

A parere del collegio di legittimità la motivazione è risultata essere meritevole di accoglimento. I giudici di piazza Cavour sono fermi nel ritenere che la “sedicente” presunzione legale juris tantum, nascente dall’articolo 32 comma 1 n. 2 del Dpr 600/1973, può essere superata dal contribuente soltanto offrendo la prova liberatoria del fatto che, dei movimenti sui conti bancari, ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono a operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicata e dimostrata dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cassazione 21800/2017). Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare, in modo rigoroso, l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza e inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (Cassazione 22180/2017).

Pertanto, a parere del collegio di legittimità, la Ctr ha violato i principi superiormente considerati, ritenendo che la dimostrazione idonea a giustificare la movimentazione bancaria potesse essere generica ovvero risultare affidata a dati presuntivi (Cassazione 14675/2006) con riferimento a costi e oneri deducibili.

Tuttavia le norme dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 non disciplinano alcuna presunzione legale ma semplicemente i risultati dell’attività conoscitiva derivante dalle indagini finanziarie, i quali devono necessariamente essere fatti confluire nell’atto di accertamento, secondo le disposizioni regolatrici di quest’ultimo.

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